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Cigs, ecco quando le aziende non devono pagare il contributo addizionale

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Una circolare ministeriale chiarisce il modus operandi da adottare per le aziende che, in procedura concorsuale con prosecuzione dell’attività d’impresa, si avvalgono della Cigs

 

Un chiarimento dovuto e atteso da tempo

A seguito di numerose richieste di chiarimento sugli esoneri delle aziende circa il versamento del contributo addizionale all’integrazione salariale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato l’apposita circolare 4/2018 atti a dissipare ogni dubbio in materia.

Il dicastero, infatti, qui indica le modalità per identificare la data di decorrenza dell’esonero da parte delle aziende sottoposte a procedure concorsuali che ricorrono alla Cigs – Cassa integrazione guadagni straordinaria. L’esonero, ricordiamo, è entrato in vigore a partire dall’1 gennaio 2016 per effetto del Jobs Act (art. 21, Dlgs 148/2015).

 

Gli esoneri caso per caso

Ecco i vari casi possibili di esonero per le aziende dal versamento del contributo addizionale. 

In caso di fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dell’azienda inizia dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa. Per quanto riguarda il concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero decorre dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale. Nella situazione in cui siano in vigore accordi di ristrutturazione del debito, l’esonero parte dalla pubblicazione degli stessi presso il Registro delle imprese.

Gli altri due casi indicati nella circolare ministeriale sono quelli relativi alla liquidazione coatta amministrativa e, infine, quelli riferiti all’amministrazione straordinaria con autorizzazione. Nella prima situazione, l’esonero dal versamento del contributo addizionale decorre dal giorno di ammissione alla relativa procedura concorsuale. Nella seconda, invece, l’esonero inizia a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza dell’azienda.

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