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Sgravi per assumere disoccupati: tutti i vincoli del contratto di rioccupazione

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6 mesi di sgravi al 100% per le assunzioni dal 1° luglio al 31 ottobre. Istruzioni in arrivo solo a settembre, l’Inps dà intanto alcune indicazioni

Il contratto di rioccupazione è stato introdotto in via sperimentale dal DL Sostegni Bis. Nella sostanza, è volto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone disoccupate (settore agricolo e domestico esclusi).

Per il datore di lavoro che lo utilizza (c’è tempo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per assumere con questa formula) è previsto un esonero contributivo al 100% pari a un massimo di 6 mila euro annui, che diventano però 3 mila euro (da parametrare e applicare su base mensile ed eventuale part-time) poiché il contratto di rioccupazione prevede benefici solo nei 6 mesi di inserimento. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi Inail. I datori di lavoro possono anche non svolgere attività imprenditoriale (es: associazioni, studi professionali…). 

Ora l’Inps, annunciando per settembre le istruzioni relative alle richieste di ammissione all’esonero, fornisce (leggi qui il testo integrale della circolare nr. 115/2021) le prime indicazioni sull’applicazione del contratto.

 

Non è un apprendistato

Il contratto di espansione non è un contratto di apprendistato e può sfociare, a tutti gli effetti, in un contratto a tempo indeterminato. Come detto, deve coinvolgere un lavoratore disoccupato. Dunque, non ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro che trasforma in indeterminato un rapporto già in essere.

 

Come funziona il contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione è collegato alla formazione del lavoratore. La sua validità è infatti condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, con lo scopo di riqualificare il lavoratore stesso in base al nuovo contesto lavorativo.

Durante questi 6 mesi vale il regime sanzionatorio relativo al licenziamento illegittimo, e il licenziamento del lavoratore comporta anche la revoca dello sgravio. Trascorsi i 6 mesi di inserimento, le due parti possono recedere: il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Cumulabilità con altri incentivi

Ai sensi dell’articolo 41, comma 8, del DL Sostegni Bis, l’esonero contributivo previsto dal contratto di rioccupazione è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi (dunque una volta terminati i 6 mesi dello sgravio al 100%), con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Nei casi in cui il datore di lavoro fruisca di altri incentivi all’assunzione (o anche non rientranti in questo alveo in modo specifico), si applica invece la regola della fruizione in successione. Per fare un esempio: l’esonero giovani prevede decontribuzioni di 36 mesi oppure di 48 nelle regioni del Mezzogiorno, ma fruendo già dei 6 mesi del contratto di espansione, il periodo dei benefici diventa, rispettivamente, di 30 e 42 mesi.

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