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Addio iper e super ammortamento, cosa cambia per le imprese che investono?

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Con la legge di Bilancio 2020 sparisce per le imprese la maggiorazione del costo del nuovo bene 4.0 ai fini dell’ammortamento fiscale

Con la legge di Bilancio 2020 (commi 185 e seguenti, legge 160/2019) si estinguono, pur con alcuni distinguo, due importanti incentivi all’investimento in nuovi beni strumentali. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, le agevolazioni collegate all’iper ammortamento e al super ammortamento lasciano il posto al credito d’imposta, che prevede svariate aliquote dal 6% al 40%.

In realtà il credito d’imposta è possibile per gli acquisti di beni strumentali fino al 30 giugno 2021 a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore entro  il 21 dicembre 2020 e che sia stato pagato almeno il 20% di acconto. Il credito d’imposta si applica alle imprese di tutti i tipi (basta non siano in stato di crisi) e a tutti i regimi fiscali. Dunque anche ai contribuenti forfettari, che non potevano beneficiare del super ammortamento.
 

Come funziona il ‘vecchio’ ammortamento

Gli ammortamenti prevedevano la maggiorazione del costo del bene ai fini del calcolo delle quote deducibili. Nel tempo sono state molte le percentuali e le fasce considerate nel super e iper ammortamento e, per quanto riguarda quest’ultimo, si era arrivati a mettere nero su bianco anche il 170%. Ovvero, chi pagava un bene strumentale nuovo 100 euro, poteva dedurne 170 ai fini dell’ammortamento deducibile.

 

Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti

Le differenze, a prescindere da come la si guardi, con l’introduzione del credito d’imposta ci sono e sono numerose, oltreché molto importanti soprattutto per le realtà imprenditoriali più piccole.

L’agevolazione, come detto, ha aliquote differenti a seconda del tipo di investimento.

– 40% (fino a 2,5 milioni il costo massimo ammissibile) per gli investimenti in beni materiali 4.0 integrati ed interconnessi al sistema informativo aziendale;
– 20% (da 2,5 fino 10 milioni il costo massimo ammissibile) gli investimenti in beni materiali 4.0 integrati ed interconnessi al sistema informativo aziendale;
 – 15% (700 mila euro il costo massimo ammissibile) per beni immateriali utili alla trasformazione digitale 4.0 come software, piattaforme, applicazioni;
– 6% (fino 2 milioni il costo massimo ammissibile) per nuovi beni strumentali “tradizionali”, cioè non sono correlati alla trasformazione tecnologica 4.0.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. E’ utilizzabile dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni non funzionali al 4.0. 

La clausola di salvaguardia

Anche con il credito d’imposta è prevista una clausola riguardante ogni tipologia di investimento e la sua relativa percentuale. In sostanza, in caso di cessione del bene entro il secondo anno successivo a quello dell’investimento, il credito d’imposta viene ridotto escludendo dal calcolo il relativo costo. E l’eventuale maggiore credito già fruito deve essere restituito, senza applicazione di sanzioni e interessi (articolo 1, comma 193, l. 160/2019).

 

Il passaggio transitorio verso il nuovo credito d’imposta

Le agevolazioni del super e iper ammortamento sono ancora valide per gli acquisti fino al 30 giugno 2020, ma a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2019 e che sia stato versato almeno il 20% di acconto.

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