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Lavoro autonomo occasionale, dal 2022 obbligo comunicazione preventiva – Il ConsuLente

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La novità già molto discussa nel focus de Il ConsuLente


di Susini Group 

La Camera ha votato la fiducia sull’articolo unico del decreto fisco-lavoro (D.L. 146/2021), collegato alla legge di Bilancio 2022. Fra gli emendamenti di indubbio rilievo si evidenziano in questa sede importanti novità in merito al lavoro autonomo occasionale.

Come sappiamo, il lavoro autonomo occasionale trae origine dalla definizione civilistica di contratto d’opera (art. 2222 c.c.), il quale si realizza “…quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente…”. Ebbene, nell’alveo della sopracitata definizione di lavoro autonomo, laddove la prestazione lavorativa, compiuta in ogni caso attraverso l’utilizzo del proprio lavoro e di propri mezzi, nonché senza  vincolo di subordinazione da parte del committente, avvenga senza il carattere dell’abitualità, si configura la prestazione di lavoro autonomo occasionale, che come tale non richiede l’apertura della partita IVA.

Se da una parte nella fattispecie del lavoro autonomo occasionale indubbiamente trovano opportuna legittimazione le più disparate situazioni lavorative occasionali che, in quanto tali, non richiedono particolari adempimenti, risulta altrettanto innegabile che da sempre questa tipologia contrattuale sia oggetto di utilizzo improprio, in particolare tramite forme elusive che inevitabilmente risultano sotto osservazione da parte degli organismi di controllo.

Rispetto a quanto sopra è comprensibile la diffidenza strutturale del professionista addetto ai lavori rispetto all’utilizzo spesso troppo facile e sicuramente inappropriato di questa tipologia contrattuale. La quale, a nostro parere, deve rimanere legata solamente a poche fattispecie di attività per cui nessun’altra forma contrattuale risulta applicabile.

 

Gli aspetti in merito alla sicurezza sul lavoro

Gli emendamenti disposti in fase di conversione del sopracitato decreto fisco-lavoro rispondono propriamente all’esigenza di contrastare il ricorso al lavoro irregolare nonché a quella di fornire una miglior tutela in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Va da sé che gli emendamenti di cui sopra intervengano proprio nella modifica dell’art. 14 del TU Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008):

Il primo emendamento prevede infatti la modifica del comma 1 art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro, nella parte che interviene in merito alla determinazione di quali siano i lavoratori per i quali opera il limite del 10% ai fini dell’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa in caso di accesso ispettivo. Oltre ai lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’emendamento individua infatti anche i lavoratori inquadrati come autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste da normativa.

Il secondo emendamento, modificando nuovamente il comma 1 art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro, dispone invece che “…con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica…”.

In altre parole l’emendamento introduce per il committente l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato competente, così come avviene per i lavoratori intermittenti, anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali.

Il conseguente impianto sanzionatorio prevede che “in caso di violazione degli obblighi […] si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione…”.

La modifica introdotta dal secondo emendamento risulta ancor più centrale e significativa della precedente introdotta dal primo emendamento, a conferma della necessità, da parte del legislatore e degli organismi di controllo, di delimitare con maggiore efficacia il perimetro di utilizzo della tipologia contrattuale della prestazione autonoma occasionale.

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