Conflavoro / Archivio Conflavoro / Notizie / In evidenza / Vendite online, quali dati vanno comunicati al Fisco entro il 31 ottobre?
Breaking News

Vendite online, quali dati vanno comunicati al Fisco entro il 31 ottobre?

Breaking News

Marketplace, piattaforme digitali, portali di E-commerce: cosa dice la nuova normativa sulle vendite online e a cosa va incontro chi non la rispetta

Con il decreto Crescita sono entrate in vigore alcune importanti novità per quanto riguarda le vendite online. Le nuove regole così stabilite sono valide fino al 31 dicembre 2020. In particolare, come stabilisce l’articolo 13 del Dl 34/2019, “il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre” determinati dati all’Agenzia delle entrate”.

In sostanza significa che il ‘soggetto passivo’ deve comunicare i dati commerciali dei fornitori ogni tre mesi. Le prime comunicazioni vanno effettuate entro il 31 ottobre 2019. E’ lo stesso Fisco (clicca qui per leggere la circolare) a chiarire i nuovi aspetti in tema di vendita attraverso piattaforme digitali, marketplace, portali e affini. Vediamo quali dati devono essere trasmessi e come. E a cosa va incontro chi non ottempera a quanto previsto dalla normativa.
 

Cosa va comunicato

Il ‘soggetto passivo’ deve inviare all’Agenzia delle entrate i dati di ogni fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento. Ecco quali:

Denominazione o i dati anagrafici completi, residenza o domicilio compresi;
Identificativo univoco per effettuare le vendite;
Eventuale codice fiscale;
Indirizzo di posta elettronica;
Numero totale delle unità vendute in Italia;
Ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita delle unità vendute in Italia (a scelta del ‘soggetto passivo’).
 

Quando va comunicato

I dati da trasmettere, come detto, sono a cadenza trimestrale. La prima trasmissione va effettuata entro il 31 ottobre 2019 e, in questo caso, andranno trasmessi anche i dati riferiti al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019. La trasmissione dei dati dell’ultimo trimestre 2020, invece, deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2021.

Le comunicazioni possono essere effettuate tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisconline. I software specifici per l’invio sono forniti gratuitamente dal Fisco, fatto salvo che i soggetti interessati possono affidarsi anche ai servizi degli intermediari.

 

Cosa accade in caso di mancato invio

In caso di mancata trasmissione dei dati delle vendite online o di invii incompleti, l’interessato sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti.

D’altro canto, il soggetto interessato non viene considerato debitore qualora dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Parimenti, riguardo all’invio di dati incompleti, il soggetto interessato non viene considerato debitore qualora dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

 

Cosa fare in caso di errore

Come sottolinea l’Agenzia delle entrate, “in caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, gli interessati possono trasmettere una nuova comunicazione, di rettifica, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata”. La nuova comunicazione va effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione, sempre con l’indicazione del trimestre di riferimento.

Scopri le altre nostre convenzioni