Lavoro Assenza ingiustificata nel Collegato Lavoro, linee guida INLLinee guida dell’Ispettorato del Lavoro circa le dimissioni per fatti concludenti. Focus di Conflavoro sulla procedura relativa all’assenza ingiustificata mercoledì 29 Gennaio 2025martedì 4 Febbraio 2025 Assenza ingiustificata dal posto di lavoro: con la nota n. 579 del 22 gennaio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto presentando alcune prime linee guida in merito alle dimissioni per fatti concludenti, di seguito ricostruite dall’Area Relazioni Industriali di Conflavoro. La nuova disposizione – introdotta dalla Legge n. 203/2024 – introduce un’importante novità volta a colmare un vuoto normativo legato a situazioni reali che possono realizzarsi nel corso di un rapporto di lavoro. La segnalazione dell’assenza ingiustificata In primo luogo, il datore di lavoro dovrà conteggiare i giorni di assenza del lavoratore e verificare il superamento del numero di giorni fissato dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza, fare riferimento ai 15 giorni definiti per legge. Superato uno dei due termini sopra indicati, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare all’Ispettorato del lavoro competente territorialmente – individuato sulla base del luogo di svolgimento del rapporto – l’assenza ingiustificata del lavoratore a mezzo pec. L’INL specifica che la comunicazione deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende far valere l’assenza ingiustificata. Nella comunicazione, il datore di lavoro dovrà specificare i dati anagrafici e i contatti del lavoratore, nonché i dati relativi al rapporto di lavoro, indicando l’ultimo giorno di lavoro effettivo. Le verifiche dell’Ispettorato Ricevuta la comunicazione, l’Ispettorato competente può verificare la veridicità delle informazioni fornite dal datore di lavoro contattando direttamente il lavoratore o rivolgendosi a colleghi o soggetti impiegati in azienda, allo scopo di accertare l’effettiva assenza del lavoratore. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dunque, l’Ispettorato dovrà avviare gli accertamenti, anche allo scopo di dimostrare l’impossibilità da parte del lavoratore di comunicare la sua assenza dal posto di lavoro. Non si applica infatti la risoluzione del rapporto di lavoro qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. In questo senso, il lavoratore ha quindi l’onere di dimostrare l’impossibilità di comunicazione in relazione ad uno specifico motivo o circostanza. Laddove il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicazione o l’Ispettorato accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, il rapporto non può intendersi concluso e pertanto: – L’Ispettorato comunicherà l’inefficacia della risoluzione del rapporto alle parti; – Il lavoratore avrà diritto alla ricostituzione del rapporto se già risolto. Nel caso in cui il lavoratore, a seguito del contatto dell’Ispettorato, risulti in assenza ingiustificata e non abbia dato prova dell’impossibilità della comunicazione, il rapporto dovrà intendersi risolto. Leggi la nota n. 579 del 22 gennaio La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni Condizioni agevolate agli associati Conflavoro PMI Leggi tutto Offerta esclusiva dedicata Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto