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Bonus energia imprese solo in compensazione. I limiti di utilizzo

L’utilizzo in compensazione con l’acconto Ires è consentito ma, se l’acconto calcolato sulla previsione del contribuente supera l’imposta dovuta, non è permesso il rimborso

Il bonus energia è utilizzabile solo in compensazione entro la relativa scadenza con il metodo storico o previsionale. Nel caso del credito d’imposta per le spese del 3° trimestre 2022 quindi, entro il termine del 16 marzo 2023 o entro il 30 giugno, con opportuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Il credito d’imposta per le imprese energivore, relativo alle spese sostenute nel 3° trimestre del 2022 può essere utilizzato in compensazione con l’acconto IRES, se calcolato con il metodo previsionale? A rispondere è l’Agenzia delle Entrate

L’utilizzo in compensazione del bonus energia con l’acconto Ires è consentito ma, se l’acconto calcolato sulla previsione del contribuente supera l’imposta effettivamente dovuta, non è permesso il rimborso.

Bonus energia imprese, regole di utilizzo 

Le regole generali dell’Agenzia delle Entrate sul bonus energia:

  • è utilizzabile solo in compensazione (i codici tributo da inserire nel modello F24 sono indicati nella risoluzione 49/E del 16 settembre 2022);
  • ­non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni previste dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997: è quindi possibile superare i 2 milioni di euro;
  • ­per utilizzarlo dopo il 16 marzo 2023 bisogna inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando il quantum del credito stesso, maturato nel 2022;
  • ­se non viene utilizzato entro il 30 giugno 2023 non dà luogo a rimborso in nessun caso.

Nell’ambito di queste regole, l’azienda può decidere di usare il credito d’imposta utilizzando il calcolo di acconti e saldi fiscali che preferisce. Il metodo storico prevede il versamento sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, quello previsionale viene utilizzato tendenzialmente a fronte di una previsione di un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente, e si basa sull’imposta presumibilmente dovuta di conseguenza.

Se il versamento dell’acconto con il metodo previsionale risulti superiore a quello calcolato con il metodo storico, non c’è una preclusione legislativa al versamento dell’acconto calcolato con il metodo previsionale, laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. E qui c’è la seguente precisazione del Fisco.

“In nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023”.

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