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Crediti d’imposta energia imprese, online i codici tributo per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti per itero a soggetti terzi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per la compilazione del modulo che consentirà alle imprese beneficiarie dei crediti d’imposta sull’energia. Si tratta dei bonus relativi al primo trimestre 2023, previsti dalla Legge di Bilancio (commi da 2 a 9 e da 45 a 50, legge 197/2022) contro il caro prezzi su energia elettrica, gas naturale e carburante.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti per intero a soggetti terzi. I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni per i quali i cessionari abbiano comunicato l’accettazione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

Elenco dei codici tributo

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti per itero a soggetti terzi. Di seguito l’elenco dei codici tributo:

  • “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per i cessionari che cogliono utilizzare i crediti in compensazione

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Quindi, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:

– 7746 – CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

– 7747 – CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

– 7748 – CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

– 7749 – CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

– 7750 – CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La compilazione

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i codici tributi vanno scritti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare l’anno a cui si riferisce il credito.

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