+PMI Composizione negoziata della crisi d’impresa, cos’è e come si avviaLa composizione negoziata della crisi d’impresa permette il risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario lunedì 15 Maggio 2023martedì 16 Maggio 2023 Per prevenire e affrontare situazioni di crisi, la composizione negoziata della crisi d’impresa è destinata a assumere un ruolo fondamentale nel panorama attuale e post pandemia da Covid-19. Possono ricorrere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti al registro delle imprese. Sai come si avvia la composizione negoziata della crisi? Vediamo insieme la procedura e cos’è il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza ll 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La crisi d’impresa viene definita come l’incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate. Sul piano economico si esplica come: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Lo stato di insolvenza rappresenta invece l’esito finale di una crisi divenuta irreversibile. Cos’è composizione negoziata della crisi d’impresa Per prevenire e affrontare situazioni di crisi, la composizione negoziata della crisi d’impresa è destinata a assumere un ruolo fondamentale nel panorama attuale e post pandemia da Covid-19. Permette infatti il risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che tuttavia hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, cioè abbiano concrete prospettive di risanamento. Chi può ricorrere alla composizione negoziata della crisi Possono ricorrere alla CNC tutti gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti al registro delle imprese, in qualunque forma esercitino l’attività d’impresa (dunque sia imprenditori individuali che società) e senza distinzione a seconda delle loro dimensioni. Possono accedere alla CNC anche le imprese non fallibili, ovvero le imprese che non possiedano i seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300mila euro; aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500mila euro. Come si avvia la procedura L’imprenditore avvia un’istanza, accompagnata da una documentazione consistente in: bilancio degli ultimi tre esercizi; elenco dei creditori; piano finanziario per i successivi sei mesi; iniziative industriali che si intendono assumere; dichiarazione sulla pendenza di eventuali ricorsi per la dichiarazione di fallimento; altre informazioni sulla situazione debitoria. Il segretario della Camera di Commercio (quella in cui). si trova la sede legale dell’impresa, ricevuta la richiesta dell’imprenditore, la comunica immediatamente ad un commissione. Questa, nei cinque giorni lavorativi successivi, nomina, a maggioranza, l’esperto che nei due giorni dalla ricezione della nomina, comunica l’accettazione. Il ruolo dell’esperto L’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati al fine di superare la sua condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’esperto deve poi convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento dell’impresa, ovvero le prospettive di risanamento contenute nel piano redatto dall’imprenditore (e dai suoi professionisti). Se ritiene sussistenti le concrete prospettive di risanamento, l’esperto convoca le parti interessate e prospetta le strategie di intervento. In caso contrario, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario della Camera di Commercio. L’incarico dell’esperto si considera concluso quando, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non abbiano individuato una soluzione adeguata al superamento della crisi. Conflavoro PMI offre alle imprese associate l’affiancamento costante e il dialogo continuo con politica e istituzioni Scopri tutti i servizi che garantiamo subito ai nostri associati Iscriviti online La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni Condizioni agevolate agli associati Conflavoro PMI Leggi tutto Offerta esclusiva dedicata Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto