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Controlli con personale investigativo e prove utilizzabili ai fini disciplinari

La Cassazione interviene sul tema del potere disciplinare e i limiti del datore nell’esercitarlo: focus sui controlli di soggetti esterni come gli investigatori

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Uno dei temi più delicati nella gestione dei rapporti di lavoro riguarda il potere disciplinare e i limiti entro cui il datore può esercitarlo, soprattutto quando si sospettano comportamenti illeciti. Un aspetto rilevante è quello dei controlli effettuati tramite soggetti esterni, come gli investigatori privati. Sul punto è intervenuta la recente sentenza della Cassazione n. 8707 del 2 aprile 2025, qui di seguito analizzata dall’Area Relazioni Industriali di Conflavoro, che chiarisce quando è legittimo utilizzare questo tipo di controlli e come possono essere utilizzate le prove raccolte.

Caratteristiche dei controlli investigativi

Occorre preliminarmente chiarire come sia proprio la Legge a rendere possibile l’impiego di guardie particolari giurate e di personale investigativo per tutelare il patrimonio aziendale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori.

Simili forme di controllo sono legittime, e le prove raccolte possono quindi essere utilizzate ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari, se sussistono le seguenti condizioni:

  • Non deve sussistere un controllo diretto dell’attività lavorativa vera e propria, esercitabile dal solo datore di lavoro;
  • Possono essere attivati anche in caso di mero sospetto di illecito in corso;
  • Il controllo deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore e ipotesi di comportamenti penalmente rilevanti o collegati ad attività fraudolente;
  • Il controllo può essere anche occulto, senza che ciò comporti una violazione delle regole di correttezza e buona fede.

Nello specifico, il caso esaminato dalla Corte riguarda un lavoratore che si era trattenuto più volte in pubblici esercizi e bar durante l’orario di lavoro, non rispettando le previsioni relative alle pause stabilite dall’art. 8 del DLgs 66/2003.

Il datore di lavoro, sospettando un comportamento scorretto, ha incaricato personale investigativo al fine di individuare eventuali comportamenti non rispettosi dei vincoli contrattuali, successivamente effettivamente confermati dalla relazione investigativa presentata dall’agenzia incaricata.

Conclusioni

La sentenza in commento conferma che il datore di lavoro, agendo nel rispetto delle regole, può tutelare la propria azienda anche con strumenti e risorse esterne per il controllo e la tutela del patrimonio.

L’Area Relazioni Industriali di Conflavoro supporta le imprese nella gestione di situazioni delicate come queste, fornendo assistenza legale e sindacale per garantire che ogni azione disciplinare sia legittima e coerente con le norme e costruendo adeguati e specifici procedimenti disciplinari.

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