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Ddl Lavoro, dall’area sindacale Conflavoro un riepilogo dei principali interventi

Dopo lunghi mesi di stasi, il Ddl Lavorolicenziato il 1° maggio dal Consiglio dei Ministri – è adesso sottoposto all’iter di approvazione alla Camera.

Dalla formazione alla sicurezza, dalla contrattazione collettiva alla contribuzione, le novità sono rilevanti e spaziano in vari ambiti del mondo del lavoro. L’area sindacale di Conflavoro PMI propone un riepilogo dei principali interventi contenuti nel Ddl Lavoro, suddivisi per aree tematiche.

Disciplina del rapporto di lavoro

Il Ddl fissa la durata del periodo di prova in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, ad eccezione di eventuali condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, in caso di contratti a termine con durata non superiore a sei mesi, il periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici, e 30 giorni nel caso di contratti con durata superiore a sei mesi e non superiore a 12.

Grande novità per la risoluzione dei rapporti di lavoro dovuti ad assenza ingiustificata protratta per un determinato numero di giorni, la quale rappresenta la volontà stessa del lavoratore di voler risolvere il rapporto di lavoro. Il periodo corrisponde con il superamento del termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione da parte dello stesso, dal superamento del quinto giorno di assenza. 

Una soluzione che ambisce ad eliminare il gran numero di licenziamenti per assenza ingiustificata, spesso causati in modo volontario dagli stessi lavoratori che in questo modo, una volta risolto il rapporto, hanno diritto ad ottenere la Naspi.

Cambia anche la disciplina della cassa integrazione: il lavoratore che svolge attività in forma autonoma o dipendente durante il periodo di integrazione salariale, non avrà diritto al citato trattamento per le giornate di effettivo lavoro. Un netto cambio di rotta, dato che attualmente la misura si applica solo con attività di lavoro subordinato svolta per più di sei mesi. Inoltre il lavoratore perde il diritto al  trattamento di integrazione salariale in mancanza di comunicazione preventiva all’Inps dell’avvio dell’attività lavorativa.

Sicurezza sul lavoro

Rileva ancor più la tematica della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente e da realizzarsi quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

Oltre alla visita medica preventiva, anche preassuntiva, volta a verificare l’esistenza di eventuali controindicazioni allo svolgimento della mansione specifica, il focus è la visita medica che precede il reintegro al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per la quale non vige più l’obbligo di sottoposizione a visita medica, ma essa verrà condotta solo laddove ritenuto necessario dal medico competente.

Di assoluta importanza anche la previsione di una commissione per gli interpelli, competente per questioni di ordine generale sulla corretta applicazione di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la volontà, entro il 31 dicembre 2023, di revisionare le condizioni e le modalità per la valutazione dello stato di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol, mediante un accordo in Conferenza Stato-Regioni ad hoc.

Contribuzione

Viene posta l’attenzione sulla regolarizzazione contributiva definita “spontanea”, o meglio sollecitata al contribuente mediante una comunicazione Inps di notifica di eventuali errori o omissioni di versamento. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni dalla comunicazione ed effettui il versamento dei contributi dovuti entro i successivi 30 giorni, è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in misura annua del 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta.

Viene inoltre data la possibilità di dilazionare in massimo 60 rate mensili i debiti per contributi, premi ed accessori di legge dovuti a INPS e INAIL – e non ancora affidati per il recupero agli Agenti di Riscossione – per determinati casi che saranno previsti da un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Pur avendo posto l’attenzione solo su alcune delle tematiche trattate dal Ddl, l’impatto sul mondo del lavoro di un’eventuale entrata in vigore del citato Disegno è sicuramente rilevante. Per questo motivo auspichiamo un coinvolgimento delle associazioni di categoria, anche in sede di dibattito parlamentare sul provvedimento, affinché i soggetti rappresentativi delle categorie produttive possano portare all’attenzione del legislatore eventuali aspetti suscettibili di miglioramento, in particolar modo in relazione alle ripercussioni sul mercato del lavoro.

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