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Indennità una tantum di 200 euro per i dipendenti: i destinatari del bonus

L’indennità viene erogata ai dipendenti con le competenze del mese di Luglio previa una dichiarazione che certifichi la sussistenza dei requisiti

A cura di Susini Group

Il DL 50 dello scorso 17 maggio ha introdotto un’indennità una tantum di 200 euro per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. In data 24 giugno l’INPS ha provveduto alla pubblicazione della circolare 73/2022 al fine di fornire i dovuti chiarimenti in merito.

L’indennità deve inoltre essere erogata una sola volta anche in caso di titolarità di più rapporti di lavoro.

Requisiti generali per ottenere l’indennità

I lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro deve erogare il bonus, previa acquisizione dell’autocertificazione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere in forza nel mese di luglio 2022;

Non essere:
 
– titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti. Non essere titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;

– componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza;

Devono inoltre aver beneficiato dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 entro la data del 23 giugno 2022.

In quest’ultimo caso ci si riferisce ai lavoratori destinatari dell’esonero contributivo di cui alla legge 234/2021, con una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2mila 692 euro.

La fruizione dell’esonero di 0,80 punti percentuali, sulla quota a carico del lavoratore, esclusivamente sui ratei di tredicesima, non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione.

Natura del bonus per il datore di lavoro

Il credito maturato dal datore di lavoro per l´erogazione dell´indennità una tantum sarà compensato dall’Azienda in F24 e nella relativa denuncia UNIEMENS di 07/2022, secondo le istruzioni fornite dall´INPS. Si tratta di un’erogazione completamente a carico dell’Istituto INPS, poiché non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Cambia la platea dei destinatari ad opera del datore di lavoro

La Circolare 73/2022 ha infatti esteso la platea dei lavoratori ai quali il datore di lavoro eroga il bonus, purché in possesso dei requisiti generali precedentemente indicati. Oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, sono ricomprese anche le seguenti categorie di lavoratori:

–  a tempo determinato
–  stagionali
–  intermittenti
–  iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo
–  somministrati

In assenza dei requisiti di cui sopra, tali tipologie di lavoratori, previa domanda, riceveranno il bonus direttamente all’ INPS. L’INPS provvederà poi in via residuale a seguito di controllo incrociato con gli UNIEMENS ricevuti.

In questo caso i requisiti delle categorie di lavoratori precedentemente indicati per ricevere il bonus dall’INPS sono i seguenti:

– nel 2021 devono avere svolto la prestazione per almeno 50 giornate;

– devono avere un reddito di lavoro derivante da tali rapporti non superiore a 35mila euro per l’anno 2021.

Altre categorie

Per i destinatari di indennità COVID-19, l’INPS provvederà in via residuale in automatico, senza necessità di effettuare la domanda.

Anche per i lavoratori domestici sarà l’INPS ad erogare direttamente il bonus, previa domanda nella quale si attesti di avere un rapporto di lavoro in data 18 maggio.

I collaboratori coordinati e continuativi, infine, dovranno presentare domanda direttamente all’INPS, attestando anch’essi di avere un contratto attivo al 18 maggio. Nel caso di specie si dovrà tuttavia attestare, oltre a quanto precede, l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, con reddito da lavoro non superiore a 35mila euro nel 2021.

Indebita richiesta

Nel caso in cui per il medesimo lavoratore dipendente, più datori di lavoro abbiano compensato su UNIEMENS l’indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente.

L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità.


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