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Scatta la proroga della Cigs da 6 a 12 mesi per le aziende in crisi

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Più tempo in Cigs per le imprese che affrontano una situazione di crisi o riorganizzazione interna. Ecco chi può fare domanda e usufruire di altri aiuti per i  propri lavoratori


Proroga della Cigs entro una spesa biennale di 200 milioni

Dai 6 ai 12 mesi di proroga per la cassa integrazione straordinaria. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio (art. 1, c. 133, L. 205/2017) nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro. La cifra è valida per il biennio 2018-2019 e va considerata suddivisa equamente per ciascun anno.

La norma va a modificare la durata massima consentita per la Cigs dal Jobs Act del 2015 (Dlgs 148/2015) inserendo l’art. 22-bis. La proroga, tuttavia, non riguarda le piccole imprese, bensì solo le aziende con un numero di dipendenti superiore a 100 unità e rilevanza economica anche a livello regionale.

Le imprese possono fare richiesta tramite l’applicativo di cigsonline cliccando qua.

 

I casi di crisi aziendale

Come spiegato dalla circolare ministeriale 2/2018, le imprese che possono usufruire della proroga devono essere in una situazione di forte crisi aziendale (art. 21, c. 3, Dlgs 148/2015). In questo caso possono usufruire di ulteriori 6 mesi di Cigs qualora siano ritenuti insufficienti i 12 mesi di durata massima già concessi per i piani di risanamento previsti dal Jobs Act.

Il piano di rientro dalla crisi aziendale prevede la lotta agli ‘squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale  o  derivanti da condizionamenti esterni’. Il programma di rientro deve presentare interventi correttivi concretamente raggiungibili, dunque atti a proseguire l’attività aziendale e a salvaguardare l’occupazione.

 

I casi di riorganizzazione aziendale

La circolare 2/2018 si esprime anche sulla proroga di 12 mesi nei casi di riorganizzazione aziendale ove il piano biennale di interventi (art. 21, c. 2, Dlgs 148/2015) presentato dalle imprese sia ritenuto impossibile da portare a termine, appunto, nel giro di 24 mesi.

Il piano deve ‘fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o  produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione dei lavoratori’. E, naturalmente, deve essere finalizzato a un consistente recupero dei dipendenti sospesi o con orario lavorativo ridotto.

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