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Stage in azienda, aumentano i controlli dell’Ispettorato del Lavoro

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Ispettori vigileranno su genuinità del rapporto

Giro di vite per i tirocini extracurriculari. l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante la circolare n. 8/2018, ha difatti reso noto di aver inserito gli stage nelle attività di vigilanza per l’anno in corso. Gli ispettori, dunque, hanno formalmente ricevuto istruzioni sul prestare particolare attenzione alla materia.

 

Apprendimento, non mera prestazione lavorativa

I tirocini extracurriculari non sono correlati a quelli curriculari, ossia legati all’istruzione scolastica. Possono, pertanto, essere formativi, di orientamento oppure d’inserimento o reinserimento lavorativo. Gli ispettori devono verificare che determinati crismi vengano rispettati dalle aziende. Il tirocinante non può, pertanto, svolgere attività che non siano effettivamente funzionali all’apprendimento.

Quindi, se gli ispettori dell’INL riscontrano violazioni delle disposizioni regionali che regolano i tirocini, possono ricondurre questi ultimi alla forma di rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato.

I tirocini, infatti, presuppongono – come ricorda la circolare sopra citata – “l’attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione. Ciò al fine di individuare, attraverso l’analisi dei dati disponibili, possibili fenomeni di elusione”. Su tutti il ricorso sistematico ai tirocini da parte di alcune aziende o un numero di tirocini attivati troppo elevato in rapporto all’organico aziendale.
 

Le sanzioni previste

Se gli ispettori boccino il modus operandi delle aziende che occupano tirocinanti (la circolare fa alcuni esempi in merito) i trasgressori vanno incontro a sanzioni amministrative. Si va dall’invito alla regolarizzazione del rapporto fino alla cessazione immediata dello stesso, pena l’interdizione per l’azienda ospitante ad attivare nuovi tirocini nei successivi 12 o 18 mesi.

Inoltre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che al tirocinante deve essere corrisposta la giusta indennità dall’azienda ospitante (art. 1, commi 34-35 Legge 92/2012). Se ciò non accade e viene scoperto dalle autorità vigilanti, per il trasgressore è prevista una multa compresa tra i 1.000 e i 6.000 mila euro.

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