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Contratti di rete, come comunicare i rapporti di lavoro di codatoralità – Il ConsuLente

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Dal CCNL applicato all’assicurazione all’iter burocratico: tutte le informazioni utili sulla codatorialità nel focus de Il Consulente

 

A cura di Susini Group

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 315 del 22/02/2022 (leggi qui), fornisce le indicazioni operative da applicare in caso di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità. La principale novità consiste nell’individuazione, fra le imprese della rete, di un soggetto referente, individuato nell’ambito di contratti di rete, stipulati ai sensi del DL n. 5/2009 (convertito in L. 33/2009 – leggi qui). Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il nuovo modello Unirete, accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it

Gli adempimenti comunicativi

Gli adempimenti comunicativi dovranno pertanto essere effettuati da un’unica impresa retista, all’uopo individuata come referente nel contratto di rete. Al fine di abilitarsi come tale sulla piattaforma governativa, l’impresa referente dovrà allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità, da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente stessa.

L’impresa referente, tramite Modello Unirete comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità. In tal caso dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sez. datori di lavoro). In capo a quest’ultimo sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul libro unico del lavoro, nonché i relativi adempimenti previdenziali e assicurativi.

I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle mansioni svolte dal lavoratore.

Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione stessa. Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione. Quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, va indicato il datore di lavoro originariamente considerato come di riferimento fra tutte le imprese aderenti alla rete. Da ciò ne consegue che il soggetto referente per le comunicazioni su Unirete non necessariamente coincide col datore di lavoro di riferimento del lavoratore.

Il modello Unirete di trasformazione dovrà essere compilato in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.

Cessazione della rete

Il modello Unirete di proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, qualora lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente. Il modello Unirete di cessazione infine troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro, oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.

In caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità. Per effetto di tale comunicazione, cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti direttamente in regime di codatorialità.

Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà pertanto con il datore di lavoro originario. Il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav di cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

L’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità sarà l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni, potendo andare incontro, secondo quanto disposto dall’art. 4 del DM, alla sanzione prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’Impiego.

Trattamento previdenziale ed assicurativo

In merito al profilo previdenziale ed assicurativo, il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità è definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione Unirete come datore di lavoro di riferimento, nonché in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa. Ne consegue che il lavoratore, benché in codatorialità, in applicazione del disposto dell’art. 2103 c.c. del codice civile (leggi qui), deve essere adibito presso ciascun co-datore a mansioni per le quali è stato assunto.

In alternativa, egli può essere utilizzato per mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento, oppure a mansioni corrispondenti ad inquadramento superiore successivamente acquisito. In merito all’ultimo punto, laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.

Per quanto concerne ai dati da riportare su libro unico del lavoro, le registrazioni sul LUL devono riportare l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro. Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore ha inoltre la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi. Tra questi, la trasmissione dei flussi Uniemens, le registrazioni sul LUL e l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale Inail.

Regime di solidarietà

L’ultimo aspetto da prendere in considerazione, ma non il meno importante, concerne il regime di solidarietà fra i datori di lavoro in regime di codatorialità. Nel rapporto di lavoro in codatorialità infatti, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti. Questo benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.

Ne consegue che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori, ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri, con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.

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