Conflavoro / Lavoro / Contratto intermittente, la tabella del Regio Decreto resta il vero riferimento
Lavoro

Contratto intermittente, la tabella del Regio Decreto resta il vero riferimento

L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, evidenziano Ispettorato e Ministero, non inficia la relativa tabella in relazione al contratto intermittente

Array

L’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, introdotta dalla Legge 56/2025, non comporta cambiamenti nella disciplina del lavoro intermittente: su questo punto l’Area Relazioni Industriali di Conflavoro richiama l’attenzione di imprese e consulenti.

A confermarlo sono l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1180 del 10 luglio 2025, e il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 27 agosto 2025. Entrambi gli organi hanno chiarito che la tabella allegata al Regio Decreto del 1923 – che individua le tipologie di attività per cui è ammesso il contratto intermittente – continua a costituire riferimento valido e vigente.

Continuità normativa e operatività del contratto intermittente

Il punto centrale è che il D.M. 23 ottobre 2004, tuttora in vigore, ha richiamato espressamente quella tabella. Tale rinvio è di natura “materiale”: significa che il contenuto della tabella è stato recepito dal decreto ministeriale stesso e non perde efficacia a seguito della successiva abrogazione del Regio Decreto. La giurisprudenza e la prassi amministrativa, già in passato, hanno adottato questa lettura, confermata anche dalla circolare ministeriale n. 34/2010 e da successivi interpelli.

Per le imprese e i consulenti, ciò implica che il contratto intermittente possa continuare a essere stipulato in riferimento alle attività elencate nella tabella originaria, in particolare nei settori ad alta stagionalità come il turismo, ma anche negli altri comparti economici interessati.

L’Area Relazioni Industriali di Conflavoro sottolinea quindi che, nonostante l’intervento legislativo di abrogazione, non vi sono variazioni operative: la disciplina rimane invariata e la tabella continua a essere il parametro di riferimento per l’applicazione del contratto intermittente.

 

Scopri le altre nostre convenzioni