Lavoro Apprendistato duale, cosa cambia con il Collegato LavoroVige ora la possibilità di trasformare l’apprendistato duale non solo in professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e ricerca martedì 11 Febbraio 2025martedì 25 Febbraio 2025 Sempre più apprezzato nel panorama nazionale per la sua funzione di formazione ed inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, l’apprendistato duale o di primo livello sta assumendo un ruolo sempre più rilevante anche dal punto di vista normativo. Di recente infatti, il Collegato Lavoro ha ampliato la possibilità di trasformazione dell’apprendistato duale, permettendone la conversione non solo in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e ricerca, offrendo così nuove opportunità di crescita professionale. La prosecuzione con apprendistato di alta formazione e ricerca La modifica al comma 9 dell’articolo 43 del DLgs 81/2015 operata dalla Legge 203/2024, prevede che il contratto di apprendistato di primo livello possa essere trasformato in apprendistato di alta formazione e ricerca, a condizione che venga aggiornato il piano formativo e che il lavoratore possieda un titolo di studio adeguato. L’ampliamento della normativa consente di raggiungere i seguenti percorsi formativi: conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi dottorati di ricerca; conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art. 7 Dpcm 25.01.2008); svolgimento di attività di ricerca; svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Si ricorda che questa forma di apprendistato è diretta a tutti i settori economici – pubblici e privati – e riguarda soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Le precisazioni dell’INPS sull’apprendistato duale Con il Messaggio n. 285 del 24.01.2025, l’Inps ricorda che, in caso di trasformazione del contratto da apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, le riduzioni di cui all’articolo 1 comma 773 L. 296/2006, trovano applicazione esclusivamente ai periodi contributivi relativi all’apprendistato duale. Di conseguenza, a partire dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a versare: l’aliquota di finanziamento della NASpI pari all’1,31%; il contributo integrativo destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%; per le aziende soggette ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali, è dovuta l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista per il finanziamento di tali prestazioni. L’INPS precisa infine che non sono previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens, pertanto i datori di lavoro dovranno attenersi alle modalità di trasmissione già in uso. Conclusioni L’introduzione di questa nuova possibilità di trasformazione dell’apprendistato duale rappresenta un’importante occasione per le aziende e i lavoratori, permettendo ai giovani di proseguire la loro formazione senza interrompere il rapporto di lavoro e ai datori di lavoro di usufruire di uno strumento vantaggioso, rendendo l’investimento nella formazione ancora più strategico. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni Condizioni agevolate agli associati Conflavoro PMI Leggi tutto Offerta esclusiva dedicata Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto