Lavoro Apprendistato stagionale, i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del LavoroLa formazione in apprendistato varia per settore, attività, inquadramento. Su richiesta dell’Emilia Romagna, i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro lunedì 27 Maggio 2024venerdì 7 Giugno 2024 Array Conflavoro riconosce da sempre il valore del contratto di apprendistato come prima vera forma di collegamento tra azienda e giovane lavoratore, nell’ottica di forgiare risorse che possano essere maggiormente in linea con le necessità, in continuo mutamento, del mercato del lavoro. Con una formazione pratica, affiancata alla formazione tecnica, il contratto di apprendistato costituisce infatti uno dei più importanti strumenti per collegare i giovani al mondo del lavoro in modo consapevole. Presente in varie forme, il contratto di apprendistato offre opportunità occupazionali attraverso un contratto definito “a causa mista”, coniugando prestazione lavorativa e formazione. Il ruolo della formazione nell’apprendistato Con l’obiettivo di raggiungere una determinata qualificazione professionale, la formazione viene distinta in base al settore, all’attività svolta dall’apprendista e al livello di inquadramento, con specifica previsione all’interno di un apposito piano formativo, redatto di corredo al contratto di apprendistato. Negli anni, sul tema sono stati fatti molteplici approfondimenti, anche attraverso l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che hanno permesso di rendere più chiari gli aspetti particolari della disciplina in questione. L’ultimo importante intervento in materia è contenuto nella nota n. 795/2024 del 24/04/2024, con la quale l’INL si è pronunciato a seguito di una richiesta di chiarimento pervenuta dalla Regione Emilia Romagna circa lo svolgimento di un apprendistato stagionale. Il Centro Studi Conflavoro, riconoscendo l’importanza dell’istituto dell’apprendistato e il ruolo fondamentale ed imprescindibile della formazione, propone un’analisi attenta della tematica in questione. Attività stagionali e principio di coerenza Nello specifico, la nota riguarda l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con riferimento allo svolgimento di attività stagionali e al cosiddetto principio di coerenza. L’argomento era già stato affrontato dall’INL con nota n. 1369/2023 del 07/08/2023, con la quale era stata chiarita la necessità di verificare – in capo al datore di lavoro e all’ente formativo – la fattibilità del contratto di apprendistato attraverso la verifica di coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto (figure contrattuali) e il titolo di studio posseduto. Il principio di coerenza in questione resta valido anche in assenza di regolamentazione regionale di vincoli a specifici percorsi di studio, essendo anche in questo caso necessaria l’attività di verifica di cui sopra e determinando, in caso di esito negativo, l’impossibilità di attivare contratti di apprendistato per attività non coerenti con il percorso di studio. Il nuovo orientamento della nota 795/2024 Pur affrontando lo stesso tema, la nota n. 795/2024 arriva a conclusioni differenti. L’INL infatti, pur richiamando la nota n. 1369/2023, specifica che il principio di coerenza riguarda il primo contratto con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro e che da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale in settori diversi da quelli coerenti con il percorso di studi seguito dal giovane. La nota allarga il perimetro nel quale deve essere considerata l’opportunità dell’apprendistato stagionale, con riferimento non più solo alle competenze professionali, ma anche e soprattutto alle competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali. La formazione diventa centrale È proprio a quest’ultime che la nota dà importanza, ritenendole fondamentali per garantire un bagaglio formativo più completo, con riferimento anche ad esperienze di tipo personale e di relazione con le altre risorse umane. Il nuovo orientamento pone l’accento sul protocollo di cui all’art. 43 c. 6 D. Lgs. 81/2015 che definisce il contenuto e la durata della formazione erogata dal datore di lavoro e precisa che la sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituzione formativa, garantisce e statuisce la coerenza del percorso formativo e “l’utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente”. Un simile orientamento dunque non solo rinnova il valore del contratto di apprendistato e della correlata formazione, ma amplia le opportunità occupazionali per i giovani nel mondo del lavoro, dando loro la possibilità di spaziare – da un punto di vista di esperienza lavorativa – nei vari settori merceologici, indipendentemente dal percorso di studi intrapreso. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto