Breaking News I CCNL Conflavoro PMI: punti focali del contratto ‘Alimentari’ martedì 20 Luglio 2021 Breaking News La scheda tecnica del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti – Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed affini La stipula di questo nuovo CCNL nasce dalla volontà di Conflavoro PMI di disciplinare in maniera dettagliata i rapporti di lavoro tra le aziende artigiane alimentari iscritte all’albo delle imprese artigiane, nonché imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti esercenti, anche per attività collaterali e complementari le seguenti attività: Alimentari, Pasticcerie, Vini, imprese di Panificazione, Pastifici ed Affini, tutelandole in nome del rispetto e della valorizzazione delle peculiarità di tali aziende. Da un punto di vista generale, questo contratto è in linea con i principi ai quali si ispira la contrattazione collettiva di Conflavoro PMI e così sintetizzabili: – Semplicità e snellezza. Struttura comune per i vari CCNL con contenuto chiaro ed esaustivo, benché limitato all’essenziale. Tutto ciò rende la lettura e la comprensione dei nostri CCNL semplice e rapida abbassando così il rischio di contenzioso tra aziende e lavoratori; – Flessibilità dell’orario di lavoro come risposta ad incrementi produttivi o ad attività con picchi stagionali; – Multiperiodicità dell’orario di lavoro. A seguito di esigenze produttive prevedibili, permette di considerare l’orario di lavoro come media plurisettimanale; – Periodo di prova significativo. 6 mesi per quadri e primo livello e 3 mesi per gli altri livelli; – Ferie e permessi. 32 ore di permesso in alternativa alle ex festività e 4 settimane di ferie; – Lotta all’assenteismo. Al fine di limitare assenze strategiche dal lavoro, nei contratti Conflavoro PMI viene garantita l’integrazione per malattia di massimo 45 giorni l’anno e l’integrazione del periodo di carenza limitatamente a 4 eventi morbosi in un anno. Nei casi di malattie gravi e certificate è prevista apposita disciplina; – Contratti part-time. Convinzione che l’azienda debba assumere in base alle reali esigenze. Per questo non sono presenti vincoli di orario di lavoro settimanale minimo o particolari limiti per il lavoro supplementare. – Contratti a tempo determinato. In generale, si stabilisce la possibilità di assumere lavoratori a tempo determinato in misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. – Meritocrazia. Convinzione che il dipendente debba essere premiato e valorizzato in base al merito e al raggiungimento di determinati obiettivi, piuttosto che sulla base dell’anzianità. A tal proposito, gli scatti di anzianità nei contratti di Conflavoro PMI, sono sostituiti dagli scatti di merito e professionalizzazione; – Retribuzioni di primo ingresso: possibilità di applicare per i primi due anni e per lavoratori con un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività di riferimento, retribuzioni ridotte del 7,5% per il primo anno e del 5% per il secondo anno, riduzione applicabile senza limitazioni anche per start up e nuove attività. I punti salienti del CCNL Alimentari Rivolgiamo adesso l’attenzione ai punti caratterizzanti il CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti. Innanzitutto, il CCNL prevede una distinzione tra settore alimentare, settore panificazione ed imprese alimentari non artigiane con meno di 15 dipendenti che si ripercuote su alcuni articoli ed istituti quali ad esempio: il preavviso, l’inquadramento professionale, le retribuzioni tabellari e le maggiorazioni per straordinario. Il monte ore La durata del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative, rimodulabili attraverso gli istituti della flessibilità (Art. 8) e della multiperiodicità (Art. 7 c. 6). Inoltre, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive, di forza maggiore o in presenza di particolari eventi, è possibile richiedere prestazioni lavorative straordinarie. Per esse sono previste maggiorazioni differenziate in base al tipo di straordinario effettuato e ai settori cui tali maggiorazioni fanno riferimento. Il lavoro notturno – la cui normale distribuzione oraria consiste nel periodo che va dalle 22:00 alle 6:00 del mattino – nei casi delle imprese di panificazione esso comprende l’arco temporale 21:00 – 4:00 del mattino. Stagionalità e picchi di lavoro Tenendo in considerazione i settori disciplinati dal presente CCNL, l’istituto della stagionalità è sicuramente un interessante valore aggiunto. Attraverso esso è infatti possibile assumere lavoratori a tempo determinato senza limiti e apprendisti anche a tempo determinato. Tale istituto viene inserito in quanto, specialmente nei settori tutelati dal presente CCNL, possono verificarsi picchi di attività legati alle differenti stagioni, ad eventi, cerimonie, iniziative promo-pubblicitarie o all’intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche. Indennità aggiuntive Da un punto di vista retributivo, le imprese non artigiane con meno di 15 dipendenti rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL – in totale assenza di contrattazione collettiva regionale economica di categoria alle stesse applicabile o di accordi aziendali economici – devono corrispondere, per 12 mensilità, importi di valore diverso a seconda del livello di inquadramento, a titolo di elemento economico di garanzia. Inoltre, ai lavoratori operanti in suddette aziende devono essere corrisposte delle indennità, nella misura del 6% della paga base oraria, per attività svolte in particolari condizioni climatiche di freddo, umido e caldo. Per quanto riguarda i lavoratori turnisti panettieri, intendendosi per tali coloro che sono destinati a sostituire gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, o assunti per un periodo limitato o con contratto a breve termine, spetta oltre alla normale retribuzione mensile, una maggiorazione del 26,73% a titolo di indennità sostitutiva delle festività nazionali infrasettimanali ivi comprese quelle soppresse pari al 5,44%; della tredicesima mensilità pari all’8,33%; delle ferie pari al 7,71%; dell’indennità speciale mensile pari al 5,25%. Tuttavia, resta salva la facoltà per il lavoratore di richiedere ed usufruire di ferie e permessi la cui retribuzione è assolta attraverso la corresponsione mensile della suddetta indennità. Contratto di reinserimento e preavviso attivo Sulla scia delle novità introdotte dagli ultimi CCNL Conflavoro PMI, anche nel presente viene disciplinato il contratto di reinserimento a tempo determinato ed indeterminato (Art. 25 ter), un elemento di spessore, soprattutto in considerazione della sua funzione di reinserimento nel mondo del lavoro. Inoltre è presente il preavviso attivo (Art. 51 bis), inteso come periodo volto al ricollocamento del lavoratore nel mercato del lavoro attraverso l’interazione tra datore di lavoro ed Ente Bilaterale. Anche la disciplina del lavoro a distanza di telelavoro e smart working (Art. 106) viene confermata e vista come forma di sostegno e riorganizzazione per le aziende ed i lavoratori, specialmente nel difficile periodo storico caratterizzato dal Covid-19. In riferimento ai contratti a tempo determinato, nel CCNL in questione viene stabilita la possibilità di assumere 3 dipendenti a tempo determinato nelle singole unità produttive con in forza da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori assunti con contratto di reinserimento, un’opportunità che si va ad aggiungere alla proporzione del 50% precedentemente citata. In conclusione, il CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti – settori: alimentari, pasticcerie, panificazione, vini, pastifici ed affini, rispettando pienamente le caratteristiche tipiche dei contratti collettivi Conflavoro PMI, interviene a disciplinare un settore con particolari esigenze in maniera più approfondita, ma allo stesso tempo chiara e lineare, rispetto ai CCNL già presenti in materia. Documenti Per scaricare il testo integrale del CCNL, la sintesi completa e per le info sui Codici INPS e CNEL, clicca qui. 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