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Cig Covid artigiani: su legittimità richieste FSBA deciderà giudice del lavoro

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Il Consiglio di Stato non esclude che il comportamento di FSBA sia ostativo nei confronti al riconoscimento delle integrazioni salariali degli artigiani non iscritti e spiega che deciderà il giudice del lavoro

Il 2 agosto u.s. il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato, rilevando il proprio difetto di giurisdizione, sulla questione che vede contrapposti il Fondo Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) e gli artigiani che, a seguito delle chiusure imposte dai provvedimenti emergenziali, avevano presentato domanda di assegno ordinario. Se il Consiglio di Stato, per un verso, individua nel giudice ordinario l’unica autorità dotata del potere di decidere sulla controversia riguardante l’accertamento dei presupposti per l’erogazione della cassa integrazione prevista dalla legislazione emergenziale, al contempo, non si esime dall’effettuare alcune precisazioni di cui il giudice ordinario dovrà necessariamente tenere conto.

In particolare il Collegio precisa che i) il Fondo Bilaterale dell’Artigianato non ha mai avuto alcun potere di rilievo pubblicistico, né una simile prerogativa gli è stata mai attribuita dalla legislazione emergenziale che ha individuato nel Fondo un mero delegato alla gestione delle domande presentate dagli artigiani; ii) che le richieste a cui il fondo ha subordinato le domande di cassa integrazione con causale covid-19 non sono previste dalla legge, configurando il comportamento del Fondo al pari di un’azione ostativa al riconoscimento delle integrazioni salariali; iii) che lo stesso INPS ha pacificamente escluso l’esistenza di un obbligo contributivo sotteso all’accesso alle prestazioni emergenziali; iv) che se un obbligo contributivo esiste questo deve trovare la propria fonte solo nella legge e in particolare nell’art. 27 del D.Lgs. 148/2015. Dunque se la legge nulla prevede (e così è!) non può configurarsi nessun potere in capo al Fondo.

A parere dello Studio Legale Leone-Fell, rappresentato dagli Avv.ti Francesco Leone, Simona Fell e Nicolò Vella, quelle rese dal Consiglio di Stato sono indicazioni precise e puntuali con cui il Collegio esprime chiaramente la propria posizione sulla questione esaminata. “Come abbiamo sostenuto fin dal primo atto difensivo – dice l’Avv. Francesco Leone – l’art. 27 del D.Lgs. 148/2015 non sancisce alcun obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo, né un simile obbligo può desumersi per via interpretativa come vorrebbe far intendere FSBA”.

“Massimo rispetto per la sentenza – commenta Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro PMI – che non esclude affatto la condotta ostativa di FSBA al riconoscimento delle integrazioni salariali Covid. Quindi il Fondo non ha nulla da esultare ed è imbarazzante che strizzi l’occhio al ministro Orlando tirando in ballo la riforma degli ammortizzatori sociali, monopolizzata anche dalle sigle che compongono lo stesso FSBA, come se i suoi effetti potessero essere retroattivi. Addirittura FSBA cerca di ridicolizzare e banalizzare il grave problema della cassa Covid accusando gli artigiani, e noi che li difendiamo, di sostenere che ‘tutti hanno diritto agli ammortizzatori, nessuno ha l’obbligo di pagare il Fondo’, affermazione mai fatta che decontestualizza volutamente la questione. Sarà il giudice del lavoro a stabilire se la condotta del Fondo è illegittima. E Conflavoro, di questo, è assolutamente certa”.

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