In evidenza Sblocco dei licenziamenti: da Conflavoro PMI ecco le istruzioni per l’uso lunedì 14 Giugno 2021 In evidenza Il D.L. 25 maggio 2021 n.,73, anche chiamato Decreto Sostegni-bis, è entrato in vigore lo scorso 26 maggio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ne parliamo l’Avv. Amerigo Tusino, Responsabile Area Sindacale Conflavoro PMI. Il D.L. 25 maggio 2021 n.,73, anche chiamato Decreto Sostegni-bis, è entrato in vigore lo scorso 26 maggio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In esso sono contenute “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi”. L’art.40 del Decreto, ma non solo, si riferisce in particola modo ai datori di lavoro, le cui possibilità operative sino a questo momento erano state profondamente limitate. Per capire in modo più approfondito quali sono le principali misure a sostegno dei lavoratori abbiamo rivolto qualche domanda al Responsabile Area Sindacale Conflavoro PMI, Avv. Amerigo Tusino, Dottore di Ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Università La Sapienza – Roma. Dopo oltre un anno di blocco dei licenziamenti, dal 30 giugno le imprese, in base all’ultimo D.L., e salvo modifiche legislative e/o interpretative, potranno procedere legittimamente a eventuali licenziamenti collettivi e/o individuali plurimi per G.M.O. Quali saranno le condizioni legittimanti? Possono attuare un licenziamento collettivo tutti i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti. Ai fini del calcolo dimensionale occorre far riferimento al criterio della normale occupazione, ossia l’occupazione media dell’ultimo semestre precedente al licenziamento (Cass. 26 febbraio 2020 n. 5240). Sono invece esclusi dal computo, i lavoratori utilizzati nella compagine aziendale con contratto di somministrazione (art. 34, comma 3°, D.L.gs 81/2015). Secondo l’art.40 del D.L. Sostegni bis, i datori di lavoro successivamente al 30 giugno potranno avvalersi della cassa d’integrazione ordinaria (con esenzione dal pagamento delle addizionali fino al 31 dicembre 2021). In caso di ricorso a tale ammortizzatore, per tutto il periodo di fruizione del trattamento non sarà loro consentito avviare procedure di licenziamento collettivo o individuale per g.m.o. Quali saranno le ragioni giustificatrici dei licenziamenti collettivi? Le cause che giustificano il ricorso ai licenziamenti oggettivi sono i seguenti: fallimento, cessazione attività, ridimensionamento occupazionale effettivo (Cass. 21 ottobre 1999 n.11794), riduzione del personale (requisiti di accesso: occorre effettuare nell’arco di 120 giorni almeno 5 licenziamenti nell’unità produttiva, o più unità nell’ambito della stessa provincia). Quali sono le procedure da seguire? Secondo l’art.4, L.223/91, la procedura consta di una fase c.d. sindacale e di una fase c.d. ammnistrativa. Il datore di lavoro provvede ad informare le organizzazioni sindacali (RSA/RSU ed associazioni sindacali di categoria) della propria intenzione di effettuare un licenziamento collettivo; ricevuta la comunicazione di parte datoriale, le organizzazioni sindacali possono chiedere un esame congiunto della situazione aziendale con il datore di lavoro, al fine di raggiungere un accordo che preveda soluzione alternative ai provvedimenti espulsivi entro sette giorni e le possibilità di riassorbire il personale anche facendo ricorso ai contratti di solidarietà o a forme di flessibilità per la gestione del lavoro. I lavoratori individuati come eccedenti devono essere licenziati mediante atto di recesso in forma scritta con il rispetto dei termini di preavviso. Nello specifico, quali sono le modalità di attuazione dell’accordo di esclusione? Accordo sindacale aziendale Sono legittimate le associazioni sindacali “comparativamente più rappresentative” a livello nazionale. In caso di accordo «separato» è sufficiente che questo sia sottoscritto anche da una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (INPS messaggio n. 689 del 17.2.2021), l’importante è che preveda la concessione di un incentivo all’esodo. È necessario, quindi, aprire una procedura di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 (o la continuazione della stessa, se già iniziata) e depositare l’accordo collettivo telematicamente al Ministero del Lavoro entro 30 gg. dalla sottoscrizione Accordo individuale Prevede la risoluzione consensuale del lavoratore anche nel caso si tratti di un semplice “contratto per adesione” ove l’accordo collettivo abbia puntualmente le condizioni di incentivo all’esodo. L’azienda può riservarsi nell’accordo collettivo di valutare discrezionalmente se accettare le adesioni dei lavoratori sulla base delle proprie esigenze o anche di negoziare individualmente le condizioni. Tale accordo può avere un contenuto negoziale ove l’accordo collettivo abbia assolto solo una funzione autorizzatoria e rimesso all’accordo individuale (in toto o in parte) le condizioni della risoluzione (entità dell’incentivo, decorrenza, etc.). Si è parlato molto di doppio termine dell’attuale divieto di licenziamento? Quali sono i giorni sul calendario da segnare in “rosso”? Attualmente e salvo modifiche e/o chiarimenti interpretativi: Fino al 30 giugno 2021: resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento per riduzione di personale e la facoltà di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo individuale per tutti i datori di lavoro privati, salvo che in caso di cambio di appalto con riassunzione da parte dell’appaltatore subentrante 10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021: la preclusione resta per i datori di lavoro privati «che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica» i quali possono presentare, per i lavoratori in forza all’entrata in vigore del decreto, domanda di accesso all’assegno ordinario (FIS) o alla Cassa Integrazione In Deroga da Covid 19, ovvero all’analogo trattamento di cassa integrazione speciale prevista per gli operai agricoli. Leggi altre News La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni Condizioni agevolate agli associati Conflavoro PMI Leggi tutto Offerta esclusiva dedicata Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto