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DL Sostegni Bis da 40 miliardi per imprese e liquidità, via libera dal governo

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Ecco le principali misure contenute nel nuovo provvedimento 

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libero al decreto noto come Sostegni Bis, recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali. . “Il decreto vale “circa 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà”. Lo dice il premier Draghi in conferenza stampa.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta, queste sono le disposizioni più interessanti contenute nel provvedimento, articolo per articolo.

 

Fondo perduto

Per il sostegno a fondo perduto alle partite Iva. L’impianto scelto è quello ‘ibrido’. Previsto un anticipo con il pagamento automatico di un bonifico uguale a quello che le partite Iva con ricavi o compensi fino a 10 milioni hanno già ricevuto con il primo DL Sostegni (convertito in legge ieri sera alla Camera). A questo, il comma 5 del Sostegni Bis introduce un nuovo contributo a fondo perduto, alternativo rispetto a quello rifinanziato ai sensi di questo decreto. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

Continuità imprese

Istituisce un fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021 volto a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure restrittive, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.

 

Credito d’imposta Affitti e cartelle esattoriali

Proroga al 31 luglio il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e lo estende ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Proroga al 30 giugno la sospensione delle cartelle esattoriali.

 

Credito d’imposta sanificazioni

Riconosce, tra gli altri, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Contratto di rioccupazione

Istituisce dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il contratto di rioccupazione (scopri di più qui) quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. La condizione per l’assunzione con tale contratto è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto.

Se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue invece come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di incentivarne il ricorso è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e che nei 6 mesi precedenti non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo riconosciuto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico. Si intendono esclusi i premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Lavoratori stagionali e del turismo

Dispone l’erogazione ai lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo, di una ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro.

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

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