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Bonus edilizi, crediti cedibili tre volte ma solo a banche e intermediari

Dal Governo cambio di rotta sulla cessione del credito d’imposta per i bonus edilizi

Oltre al provvedimento sul caro-energia (leggi qui), oggi in Consiglio dei ministri dà il via libera alle modifiche dell’art.28 del DL Sostegni-Ter, quello che limita a un solo passaggio la cessione del credito d’imposta relativo a tutti i bonus edilizi, Superbonus 110 compreso. Dopo le grandi polemiche del settore delle costruzioni, le cui ragioni sono state sostenute anche da Conflavoro PMI (leggi qui), il Governo torna sui propri passi ma non al punto di partenza.

In particolare, sarà possibile cedere i crediti d’imposta previsti dagli artt. 121 e 122 per un massimo di tre volte, ma solo a favore di banche ed intermediari finanziari, ovvero a società appartenenti ad un gruppo bancario oppure, da ultimo, ad imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. I crediti non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione all’Agenzia delle entrate. Nel concreto, il credito d’imposta sarà cedibile solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. 

Le modifiche al credito d’imposta come previsto del Sostegni-Ter erano rivolte al contrasto delle frodi. Il nuovo decreto introduce misure sanzionatorie con sanzione da 50 mila a 100 mila euro e la reclusione da due a cinque anni. Le misure riguardano il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni sul Superbonus, esponga informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesti falsamente la congruità delle spese.

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