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Buoni carburante, prorogata al 31 dicembre la non concorrenza al reddito

Il Decreto Trasparenza aveva stabilito che nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni carburante ceduti dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorresse alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

ll Consiglio dei Ministri di ieri (12 gennaio) però è intervenuto per approvare, tra gli altri, anche alcune modifiche al decreto Trasparenza, già deliberato nella riunione del 10 gennaio 2023, relativo alla trasparenza dei prezzi dei carburanti.

In particolare, l’intervento:

proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni carburante ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente;

– stabilisce che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

Registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

Il primo disegno di legge, ratifica e da esecuzione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

In sostanza, l’Accordo dell’Aja permette, attraverso un deposito unico internazionale, di ottenere la protezione dei disegni e modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli aderenti. In virtù di questo, la domanda internazionale può essere:

– redatta in una sola lingua,

– presso un solo Ufficio,

– pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero), a meno che la protezione non sia rifiutata dall’Ufficio competente del Paese designato.

Autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci

La modifica introdotta riguarda il trasporto di merci effettuato da complessi veicolari (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio). Il provvedimento prevede che sia possibile usare un’autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia e Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

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