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Superbonus, cessione crediti incagliati in 10 anni. Cosa dice il provvedimento

I crediti incagliati del Superbonus saranno utilizzabili in compensazione su dieci anni, a condizione che siano stati comunicati entro il 31 marzo 2023

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento contenente le istruzioni operative per le imprese che, avendo praticato sconti in fattura e/o acquisito crediti per interventi di Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, vogliono richiedere di esercitare l’opzione per la fruizione in 10 quote annuali di pari importo dei crediti incagliati.

Fornitori e cessionari possono utilizzare la nuova funzionalità sulla “Piattaforma cessione crediti” del Fisco dal 2 maggio, mentre dal 3 luglio il servizio sarà attivo anche per i loro intermediari.

Cessione crediti incagliati in 10 anni, come funziona

In sostanza il provvedimento dice che i crediti incagliati del Superbonus saranno utilizzabili in compensazione su dieci anni, a condizione che siano stati comunicati entro il 31 marzo 2023.

Il provvedimento precisa che la comunicazione “è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata”.

Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

 

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