Lavoro Condotta antisindacale e vertenza: i limiti della comunicazione aziendaleL’azienda ha diritto di dialogare direttamente con i propri dipendenti anche in concomitanza con trattative sindacali o scioperi: non è condotta antisindacale venerdì 3 Ottobre 2025venerdì 3 Ottobre 2025 Array Quando possiamo parlare di condotta antisindacale da parte dell’azienda? Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 22 settembre 2025, ha riaffermato un principio di grande rilievo per le relazioni industriali: l’azienda mantiene il diritto di dialogare direttamente con i propri dipendenti anche in concomitanza con trattative sindacali o periodi di sciopero. Un chiarimento che, come sottolinea l’Area Relazioni Industriali di Conflavoro, si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata e contribuisce a definire con maggiore precisione i confini della condotta antisindacale. Il caso Per meglio comprendere la portata della sentenza, è opportuno riportare in sintesi i fatti di causa riguardanti una società che, durante le trattative sindacali, aveva inviato una comunicazione scritta e diretta ai dipendenti, illustrando la posizione aziendale nel contesto di una vertenza collettiva. Il giudice territoriale ha ritenuto legittimo tale operato, sottolineando come l’azienda non avesse in alcun modo impedito o ostacolato l’esercizio dell’attività sindacale o del diritto di sciopero, ma si fosse limitata a informare i lavoratori. Questo comportamento, pertanto, non può essere ricondotto a una condotta antisindacale, bensì si è delineata come comunicazione interna priva di specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. Il Tribunale ha inoltre chiarito che tale iniziativa non ha compromesso l’immagine del sindacato, che non risulta depotenziato nel suo ruolo di interprete e tutore dei diritti dei lavoratori, trattandosi di comunicazioni che non hanno in alcun modo alterato il processo di trattativa. Non è condotta antisindacale: le ragioni della decisione La decisione del giudice territoriale muove attorno al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condotta antisindacale, definita dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, deve essere interpretata in senso teleologico e non analitico, ovvero come comportamento concretamente idoneo a ledere la libertà o l’attività sindacale. In questo quadro, ad avviso del Tribunale di Bologna, la comunicazione interna inviata dall’azienda non può essere ricondotta a un atto antisindacale, poiché priva di elementi lesivi o di un intento di delegittimazione del sindacato. Pertanto il ricorso dei sindacati non può trovare accoglimento. Conclusioni La sentenza del Tribunale di Bologna rappresenta un chiarimento significativo nello scenario delle relazioni industriali, ribadendo che la trasparenza e la comunicazione interna non possono essere assimilate a condotte antisindacali se non intaccano i diritti sindacali fondamentali. Conflavoro accoglie con favore questa decisione e ritiene fondamentale che i datori di lavoro possano mantenere un dialogo diretto e costruttivo con i propri lavoratori, anche in fasi delicate come le trattative sindacali, senza il rischio di essere impropriamente accusati di comportamento antisindacale. Il nostro impegno, come Conflavoro, è assicurare alle imprese un supporto tecnico e sindacale qualificato, favorendo un dialogo autentico e costruttivo tra le parti, capace di alimentare relazioni industriali moderne, equilibrate e orientate alla crescita delle PMI. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni Condizioni agevolate agli associati Conflavoro PMI Leggi tutto 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto