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Contratti a termine, tutte le novità della circolare 9/2023

In questo modo si valorizza il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai 12 mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di 24 mesi

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Il DL Lavoro (48/2023) è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle condizioni, delle proroghe e dei rinnovi, nonchè sulle modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine. La circolare n. 09/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha poi modificato le specifiche condizioni che possono legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

In particolare sono state del tutto soppresse le condizioni in precedenza riferite:

  • ad esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività;
  • ad esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

In questo modo si valorizza il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuazione dei casi che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai 12 mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di 24 mesi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 19 del DLgs n. 81/2015.

Il comma 1bis

Il comma 1 bis del Dl Lavoro, nonché la circolare appena citata, specificano che il regime delle proroghe e dei rinnovi può realizzarsi liberamente e senza alcuna condizione nei primi 12 mesi di contratto, divenendo le stesse obbligatorie per i 12 mesi successivi.

L’intervento della circolare risulta fondamentale per comprendere il comma 1 ter, il quale prevede la possibilità di stipulare ulteriori contratti a termine privi di causale per la durata massima di 12 mesi, senza computare la durata dei rapporti di lavoro già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del Dl Lavoro.

La circolare entra ancor più nello specifico chiarendo che, ai fini del conteggio dei 12 mesi di a-causalità, si considerano esclusivamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, rientrando in tale accezione sia i rinnovi di precedenti contratti, sia le proroghe dei contratti già in essere.

Circolare n.9 del 2023, Il commento di Conflavoro PMI

“Conflavoro PMI è da sempre molto attenta al tema, in quanto sostenitrice di una necessaria flessibilità nelle forme di assunzione che dovrebbe essere strutturale per poter essere pienamente apprezzata ed utilizzata dalle imprese italiane, e non soggetta a frequenti variazioni più o meno impattanti. Come associazione di categoria abbiamo preso parte all’audizione tenutasi nel mese di maggio 2023 alla 10° Commissione permanente, presentando le nostre opinioni e proposte in merito, ribadendo che i contratti a termine restano una forma di flessibilità imprescindibile per l’economia italiana, nonché un’ulteriore possibilità per i lavoratori di ottenere un impiego legittimo”.

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