Terzo Settore Enti Terzo Settore, ecco le nuove regole sui controlli martedì 21 Ottobre 2025martedì 21 Ottobre 2025 Array di Oliviero Casale, componente CTS Terzo Settore di Conflavoro PMI Le verifiche sugli enti del Terzo settore richiedono organizzazione, tracciabilità e conoscenza puntuale delle regole. Per le associazioni è essenziale capire chi esercita i controlli, quali profili vengono esaminati e con quali tempistiche, così da prevenire rilievi e tutelare la continuità delle attività a favore della comunità. Di seguito una sintesi dell’assetto previsto dal Decreto 7 agosto 2025 con attenzione ai passaggi che possono impattare sull’operatività quotidiana delle organizzazioni. Il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 ed efficace dal giorno successivo, attua l’articolo 96 del Codice del Terzo settore e definisce forme, contenuti, termini e modalità dei controlli, i raccordi con le altre amministrazioni e i criteri di autorizzazione delle reti associative nazionali e dei CSV. Ambito e destinatari dei controlli I controlli riguardano esclusivamente gli enti iscritti nelle sezioni a), b), c), e), g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo; sono esclusi gli enti in gestione commissariale e quelli in procedure concorsuali. Restano fuori dall’ambito del decreto le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, che seguono i rispettivi regimi di vigilanza. Chi controlla I soggetti responsabili sono gli Uffici del RUNTS e, quando autorizzate dal Ministero, le Reti associative nazionali RAN e i Centri di servizio per il volontariato CSV, che possono operare sui propri aderenti. Mediante convenzioni con altre Reti o CSV possono effettuare i controlli sugli enti aderenti a questi ultimi. Per gli enti non aderenti è necessaria una convenzione con gli Uffici del RUNTS. In ogni caso il collegamento tra ente controllato e soggetto che effettua il controllo è registrato nel sistema informativo del RUNTS. I controlli straordinari restano di competenza esclusiva degli Uffici del RUNTS. Cosa viene controllato nel controllo ordinario Il controllo ordinario sugli enti del Terzo settore verifica la conformità alla normativa applicabile, in relazione alla sezione del RUNTS di iscrizione: denominazione e forma giuridica; assenza di cause di esclusione; numero minimo di associati quando previsto; conformità di atto costitutivo e statuto; svolgimento prevalente di attività di interesse generale; corretta gestione delle attività diverse in via secondaria e strumentale; rispetto di principi/linee guida per la raccolta fondi. E ancora: divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili; redazione e deposito dei bilanci ed eventuale bilancio sociale; pubblicazioni obbligatorie; tenuta dei libri sociali; assicurazione dei volontari e corretta gestione dei rapporti volontari–lavoratori per ODV e APS; integrità del patrimonio per gli enti con personalità giuridica; nomina e funzionamento degli organi; comunicazioni e depositi al RUNTS; assenza di cause di scioglimento. Per le fondazioni si aggiungono verifiche su perseguimento dello scopo, liceità delle deliberazioni e condotta degli amministratori. Gli Enti del Terzo Settore che nel triennio precedente hanno depositato bilanci con entrate uguali o minori di 60.000 euro per ciascun esercizio sono soggetti a controllo ridotto limitato a specifici profili. Per gli enti che per due esercizi consecutivi superano almeno due dei tre limiti dimensionali dell’articolo 31 CTS, si procede anche all’acquisizione dell’informazione antimafia. Come si svolge il controllo ordinario sugli Enti del terzo Settore L’avvio avviene con comunicazione via PEC. La verifica è prioritariamente documentale utilizzando i documenti depositati nel RUNTS e quelli ulteriori richiesti all’ente e, se necessario, ad altre amministrazioni; tutte le comunicazioni tra incaricato ed ente avvengono esclusivamente via PEC. Quando occorrono approfondimenti, sono possibili verifiche in loco presso la sede legale o altro luogo idoneo; l’incaricato può acquisire copie dei libri e siglarli al fine di impedirne alterazioni o manomissioni, redigendo verbale delle operazioni. Esiti e chiusura del controllo ordinario Se non emergono irregolarità, l’incaricato sottoscrive un verbale senza rilievi, lo trasmette via PEC e lo carica nel sistema RUNTS; il soggetto responsabile rilascia e pubblica l’attestazione di avvenuto controllo. In presenza di irregolarità sanabili, l’Ente del Terzo Settore riceve istruzioni e un termine tra 30 e 90 giorni per regolarizzare; alla scadenza, se la regolarizzazione è avvenuta, si procede all’attestazione. In caso di mancata regolarizzazione o irregolarità non sanabili, l’ente ha 15 giorni per osservazioni; segue proposta motivata all’Ufficio RUNTS per i provvedimenti. L’irreperibilità può condurre alla proposta di cancellazione. Tempi del procedimento ordinario Il controllo sugli Enti del Terzo Settore si conclude entro 90 giorni dall’avvio (PEC iniziale), con pubblicazione dell’attestazione oppure trasmissione del verbale all’Ufficio RUNTS per i provvedimenti. La richiesta di informazioni sospende i termini e il conteggio riprende dal 20° giorno successivo alla ricezione da parte dell’ente. L’invito a regolarizzare sospende i termini fino alla verifica e comunque non oltre il 31° giorno successivo alla scadenza del termine concesso. I controlli straordinari Sono disposti con atto motivato dell’Ufficio RUNTS quando servono approfondimenti, emergono atti o fatti rilevanti (anche su segnalazione di altre amministrazioni) o per profili specifici, inclusa la corretta fruizione del Social bonus. Si svolgono con accertamenti documentali e, se necessario, con visite e ispezioni; l’incaricato può acquisire e trattenere la documentazione sociale per la durata del controllo e raccogliere dichiarazioni di soggetti coinvolti da allegare al verbale. Durata massima: 30 giorni. Programmazione triennale e calendario Ogni ente nel perimetro è controllato almeno una volta ogni tre anni. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione nel RUNTS. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun soggetto responsabile carica sulla piattaforma RUNTS il programma triennale con l’elenco degli Enti del Terzo Settore da controllare. In prima applicazione, la decorrenza del triennio e l’eventuale proroga del termine del 31 marzo sono fissate con decreto direttoriale in funzione dell’attivazione della sezione informativa dedicata; nel primo triennio i controlli ordinari devono riguardare almeno il 55% degli enti interessati. Provvedimenti dell’Ufficio RUNTS Ricevuto un verbale con proposta di provvedimento, l’Ufficio RUNTS può disporre un controllo straordinario o ulteriori approfondimenti; può diffidare l’Ente del terzo Settore a regolarizzare entro un termine tra 30 e 180 giorni (detraendo il termine già concesso) e avvertire che, in caso di inottemperanza, procederà alla cancellazione dal RUNTS. Può avviare direttamente la cancellazione in caso di irreperibilità, mancata regolarizzazione o irregolarità non sanabili. Per le fondazioni può adottare provvedimenti sugli organi (es. nomina/sostituzione amministratori, commissariamento) oltre alle misure previste dal CTS. Chi esegue i controlli e con quali garanzie I soggetti responsabili si avvalgono di incaricati (dipendenti, collaboratori o professionisti esterni). Gli Uffici RUNTS rendono pubblico il proprio elenco; RAN e CSV autorizzati tengono e pubblicano i propri elenchi e li comunicano al Ministero. Per gli esterni è richiesto almeno uno tra: (a) corso di formazione ≥ 40 ore con prova finale; (b) esperienza triennale in materia ETS; (c) appartenenza alle categorie ex art. 2397, co. 2 c.c. Sono previsti corsi di aggiornamento uguali o maggiori di 20 ore nel triennio; valgono incompatibilità ex artt. 2382 e 2399 c.c., regole di rotazione (no più di tre controlli consecutivi sul medesimo ente per la stessa persona) e, per i non dipendenti pubblici, la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Nella Provincia autonoma di Bolzano i controlli si svolgono nella lingua scelta dall’ente (italiano o tedesco). Modelli di verbale e relazioni annuali Entro 60 giorni dall’entrata in vigore il Ministero approva i modelli di verbale per controlli ordinari e straordinari (le risultanze devono essere riportate esclusivamente in tali modelli). Entro 30 giorni approva i modelli delle relazioni annuali; entro il 15 marzo gli Uffici RUNTS caricano la relazione ex art. 95 CTS (dati statistici e casistiche) e i soggetti autorizzati caricano, entro la stessa data, la relazione sulle attività svolte in coerenza con i programmi. Collaborazione con altre amministrazioni Restano salve le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti del Terzo Settore che erogano risorse o concedono beni; gli Uffici RUNTS trasmettono all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli quando rilevanti e sviluppano forme di collaborazione per acquisire dati e informazioni utili. Finanziamento del sistema dei controlli Per i controlli ordinari svolti dai soggetti autorizzati, il Ministero ripartisce le risorse su quattro fasce (in base alle entrate più alte dell’ente controllato nell’ultimo triennio depositato): 50 € (≤ 60.000 €), 100 € (>60.000 e ≤300.000 €), 250 € (>300.000 ≤1.000.000 €), 500 € (>1.000.000 €). È prevista un’anticipazione pari al 60% dell’importo della fascia minima moltiplicata per il numero di enti programmati e un saldo in base ai verbali caricati. Se le risorse non bastano, gli importi sono ridotti proporzionalmente e le anticipazioni eccedenti recuperate. Per i controlli svolti dagli Uffici RUNTS si utilizzano le risorse dell’art. 53 CTS; tali risorse possono finanziare anche convenzioni con i soggetti autorizzati nel rispetto degli stessi importi massimi. Nel preambolo sono riportate le risorse disponibili a legislazione vigente (tra cui 3,61 milioni annui dal 2025 per il capitolo dedicato). Disposizioni transitorie ed entrata in vigore Il primo triennio decorre dalla data fissata con decreto direttoriale in relazione all’attivazione della sezione informativa sui controlli e, con lo stesso atto, può essere prorogato il termine del 31 marzo per il primo programma; nel primo triennio i controlli devono coprire almeno il 55% degli Enti del Terzo Settore interessati. Nel primo anno i corsi di formazione per incaricati possono essere organizzati anche dal Ministero con Regioni, Province autonome e associazioni rappresentative. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 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