Conflavoro / Imprese / Licenziamento, per la Cassazione contano anche i precedenti disciplinari
Imprese

Licenziamento, per la Cassazione contano anche i precedenti disciplinari

Secondo la Corte, i precedenti, anche se non ancora definitivi, possono essere utilizzati come elemento di valutazione complessiva per il licenziamento

Array

Con l’ordinanza n. 8358 del 30 marzo 2025 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema del licenziamento disciplinare, soffermandosi sull’eventuale possibilità di tenere in considerazione condotte pregresse del lavoratore nella valutazione di legittimità del recesso, pronuncia che, per la sua rilevanza e portata innovativa, viene commentata dall’Area Relazioni Industriali di Conflavoro.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ma ne rafforza la portata, sottolineando come l’analisi della condotta del dipendente non possa prescindere da una visione complessiva e non frammentaria dei comportamenti, anche laddove questi siano stati oggetto di contestazione o impugnazione separata.

La valutazione delle condotte pregresse sul licenziamento

La Corte ha ribaltato il giudizio del tribunale territoriale e della Corte d’Appello chiarendo che, in caso di plurime insubordinazioni e omissioni connesse a procedure di sicurezza, esse possono contribuire alla valutazione del provvedimento disciplinare da applicare, finanche al licenziamento.

I precedenti disciplinari, anche se non ancora definitivi, possono infatti essere utilizzati come elemento di valutazione complessiva della condotta, incidendo sulla proporzionalità della sanzione e sul vincolo fiduciario. Questo perché, ad avviso della Corte, l’esigenza è quella di valutare i comportamenti del lavoratore non in modo frammentario, ma nella loro dimensione complessiva, soprattutto quando essi possono avere potenziali ricadute sulla sicurezza o comunque sulla tenuta del rapporto fiduciario esistente tra azienda e lavoratore.

Sul punto, la Corte richiama infatti il principio secondo cui la contestazione disciplinare non deve necessariamente rispettare i rigidi formalismi del processo penale, ma deve essere idonea a garantire il diritto di difesa del lavoratore e a consentirgli un’adeguata replica. Ne deriva che il datore di lavoro può richiamare nella lettera di licenziamento episodi già conosciuti dal dipendente, senza che ciò comprometta le garanzie procedimentali.

Proporzionalità e vincolo fiduciario

Il focus della pronuncia è che il giudizio sulla legittimità del licenziamento non può fermarsi alla riconducibilità del singolo episodio a una fattispecie contrattuale, ma deve considerare l’insieme delle condotte e il contesto in cui si collocano. In questo senso, i precedenti disciplinari assumono valore come indicatori della tenuta del rapporto fiduciario, senza che sia necessario attendere il loro consolidamento in giudizio.

La decisione della Cassazione rafforza quindi la centralità del vincolo fiduciario quale elemento determinante del rapporto di lavoro e conferma l’importanza di una valutazione proporzionata, capace di tener conto della ripetizione e della gravità dei comportamenti lesivi, specie quando riguardano la sicurezza e l’osservanza delle regole organizzative aziendali.

 

Scopri le altre nostre convenzioni