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Malattia, nuove regole INPS: cosa verificare nel certificato medico

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS interviene sulla disciplina della malattia, ampliando la tutela previdenziale a situazioni prima escluse

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Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS interviene sulla disciplina della malattia, ampliando la tutela previdenziale a situazioni prima escluse. Una novità che l’Area Relazioni Industriali di Conflavoro commenta e comunica a consulenti del lavoro e aziende associate, ai fini di una corretta gestione delle assenze e del calcolo del trattamento economico.

Il quadro normativo di riferimento

Secondo la disciplina previgente, la prestazione economica di malattia INPS decorreva, in via generale, dalla data di redazione del certificato medico, termine dal quale si procedeva al calcolo dei tre giorni di carenza (non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e di eventuali sanzioni.

L’INPS già riconosceva la retroattività del certificato al giorno immediatamente precedente alla visita — ma solo nel caso di visita domiciliare e a condizione che il certificato riportasse nel campo «Dichiara di essere ammalato dal…» la data del giorno prima.

La novità su malattia e retroattività

La Circolare n. 92/2026 (leggila qui) supera il precedente orientamento: dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla certificazione medica anche quando la visita avviene in ambulatorio. Viene così eliminata la distinzione basata sul luogo della visita – a seguito delle mutate condizioni delle prestazioni offerte dai medici – ampliando la tutela nei confronti dei lavoratori.

La ratio, infatti, è chiara: l’accesso programmato agli studi medici, la riduzione del numero dei Medici di Medicina Generale e l’aumento dei carichi assistenziali rendono sempre più frequente che il lavoratore venga visitato il giorno successivo all’insorgenza della malattia. L’INPS recepisce questa esigenza, allargando la tutela con un’interpretazione evolutiva condivisa dal Ministero del Lavoro.

Implicazioni pratiche per aziende e professionisti

Nella gestione concreta delle assenze per malattia, l’estensione impone di verificare con attenzione la data riportata nel campo «Dichiara di essere ammalato dal…» dei certificati telematici.

Il primo giorno di malattia riconosciuto potrà ora coincidere con il giorno precedente la visita anche quando questa si è svolta in studio.

Per una corretta gestione delle assenze, si riportano a seguire le condizioni essenziali relative alla nuova estensione:

  • Il certificato di malattia deve riportare nel campo «Dichiara di essere ammalato dal…» il giorno immediatamente precedente;
  • Non si applica se la data nel certificato è anteriore di oltre un giorno rispetto alla visita;
  • La visita può essere domiciliare oppure ambulatoriale;
  • Il giorno precedente non è riconosciuto se cade di sabato, domenica o festività infrasettimanale poiché, in tali casi, opera la continuità assistenziale.

Una modifica apparentemente tecnica, ma con impatto concreto sul calcolo della carenza e sulle integrazioni contrattuali a carico dell’azienda. Conflavoro resta a disposizione delle imprese associate per eventuali chiarimenti applicativi.

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