Lavoro Novità su assunzioni, stagionali e lavoro agile, la circolare del Ministero del LavoroLa sintesi dell’Area Relazioni Industriali di Conflavoro in merito alla circolare nr. 6 di marzo 2025 sulle novità in materia di assunzioni e contratti martedì 15 Aprile 2025martedì 15 Aprile 2025 Array Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, fornisce un’analisi delle principali modifiche introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Per l’importanza dei temi trattati, in particolar modo per quanto concerne tipologie di contratti e modalità di assunzioni, l’Area Relazioni Industriali di Conflavoro propone la seguente sintesi. Somministrazione di lavoro Eliminazione della disciplina transitoria prevista fino al 30 giugno 2025: superato il limite di 24 mesi, l’utilizzatore deve instaurare un contratto a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Dal 12 gennaio 2025, rientrano nei 24 mesi tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente a tale data. Le missioni avviate prima del 12 gennaio 2025 potranno concludersi entro il 30 giugno 2025 senza obbligo di trasformazione, ma i periodi successivi a tale data verranno sottratti dal limite di 24 mesi; In merito alle esclusioni dal limite quantitativo del 30%, la norma conferma le ipotesi già presenti ed inserisce due ulteriori opportunità; Lavoratori inviati in missione a tempo determinato se assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato; Assunzione a tempo determinato di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Norma di interpretazione autentica per le attività stagionali L’articolo fornisce un’interpretazione autentica sulle attività stagionali, estendendo la definizione non solo a quelle previste dal D.P.R. 1525/1963, ma anche a quelle incluse nella contrattazione collettiva, specificando che rientrano in questa categoria le: Attività legate a intensificazioni stagionali in determinati periodi dell’anno; Esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o mercati dell’impresa; Attività stagionali già previste nei contratti collettivi. Durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato L’articolo 13 modifica l’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 104/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1152, stabilendo che la durata del periodo di prova per i contratti a tempo determinato deve essere proporzionata alla durata del contratto stesso. La durata del periodo di prova è così fissata: 1 giorno di prova per ogni 15 giorni di calendario dal primo giorno di lavoro; Durata minima di 2 giorni; Durata massima pari a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi. La circolare chiarisce che, per i contratti di durata superiore a 12 mesi, si applica il calcolo di un giorno ogni 15 giorni di calendario. Inoltre, la circolare specifica che la contrattazione collettiva può intervenire su tali termini, solo prevedendo una durata inferiore del periodo di prova. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile La norma modifica l’articolo 23 della legge n. 81/2017, stabilendo che la comunicazione dell’avvio, cessazione o modifica del lavoro agile deve avvenire entro 5 giorni dall’inizio della prestazione o dalla modifica della durata originariamente prevista, secondo le modalità di comunicazione dal decreto MLPS 149/2022. L’inosservanza comporta una sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore coinvolto. Tale disposizione entra in vigore il 12 gennaio 2025 per i datori di lavoro privati, mentre per le pubbliche amministrazioni resta il termine del 20 del mese successivo. Dimissioni per fatti concludenti L’articolo 19 modifica l’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015, introducendo le “dimissioni per fatti concludenti” in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre i 15 giorni intesi, salvo diversa previsione del CCNL, come di calendario. La circolare chiarisce che il contratto collettivo può intervenire sul termine sopra riportato solo in melius, ovvero prevedendo un numero di giorni superiore a quello individuato dalla legge. Per attivare la procedura, il datore di lavoro deve effettuare apposita comunicazione all’Ispettorato competente sulla base del luogo di svolgimento del lavoro. La cessazione del rapporto avrà effetto dalla data riportata in UNILAV, facendo decadere l’obbligo di versamento della retribuzione e dei relativi contributi. Il datore di lavoro inoltre, ha diritto di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso. Tuttavia, la risoluzione del rapporto non viene meno se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza al datore di lavoro o la circostanza di aver comunque provveduto. La normativa non si applica ai casi previsti dall’art. 55 D. Lgs. 151/2001. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto