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Riforma dello sport e contratti a collaborazione: l’importanza della certificazione

Entrata in vigore il 1° luglio 2023, la riforma dello sport interviene con sostanziali cambiamenti in chiave di maggior tutela e chiarezza dei rapporti di lavoro

Conflavoro PMI – riconoscendo l’importanza del settore sportivo per la sua funzione sociale e di benessere psicofisico – sin dagli albori della riforma dello sport è in prima linea sulla questione, portando più volte all’attenzione del Governo i propri spunti e suggerimenti nel percorso di modifica intervenuto con i vari correttivi.

La riforma dello sport

Entrata in vigore il 1° luglio 2023, la riforma dello sport interviene con sostanziali cambiamenti in chiave di maggior tutela e chiarezza dei rapporti di lavoro, estendendo le tutele tipiche degli altri settori anche al comparto sportivo. 

Riconoscendo la validità e l’efficacia di tutte le forme contrattuali, il focus del presente articolo – elaborato in collaborazione con Chiara Trifino del Centro Studi Conflavoro PMI – saranno i contratti di collaborazione.

In quest’ottica dobbiamo innanzitutto distinguere tra “collaboratori sportivi” e “collaboratori amministrativo-gestionali”.

Collaborazione sportiva: chi riguarda?

È possibile assumere con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 409 c.1 n.3 cpc, le figure riconosciute come sportive dall’art. 25 D. Lgs. 36/2021 e smi e nello specifico: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara nonché ogni altro tesserato che svolge mansioni rientranti nei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva. 

Caratteristiche generali

Per questi rapporti ricorrono le caratteristiche tipiche della collaborazione:

  • prestazione di opera continuativa e coordinata;
  • prestazione prevalentemente personale e non a carattere subordinato;
  • organizzazione autonoma da parte del collaboratore dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione stessa, compatibilmente con le esigenze dell’associazione o società presso cui opera.

Caratteristiche particolari

La collaborazione sportiva gode di una presunzione relativa che consente di riconoscerne il carattere autonomo in presenza di due requisiti:

  1. La durata delle prestazioni oggetto del contratto non superano le 24 ore settimanali (come da D. Lgs. n. 120/2023), ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  2. Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate.

La presunzione di cui sopra comporta l’attribuzione dell’onere della prova alla parte che intende disconoscere o contestare il rapporto di collaborazione – Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o lo stesso lavoratore – non gravando dunque sull’associazione o società sportiva.

Collaborazioni sportive oltre 24 ore

Al superamento delle 24 ore settimanali, la collaborazione è comunque possibile ma viene meno la presunzione relativa e dunque l’onere di dimostrare la natura autonoma del rapporto grava sull’associazione o società sportiva.

In questo caso, entra in gioco un’opportunità rilevante per il sodalizio sportivo, ovvero quella di utilizzare lo strumento della certificazione dei contratti, sottoponendo il contratto al vaglio di un ente terzo che possa valutare i requisiti formali e di contenuto ed emettere il proprio parere.

Collaborazioni amministrativo-gestionali: chi riguarda?

Ricorrendone i presupposti, è possibile attivare contratti di collaborazione anche per le attività di carattere amministrativo-gestionale correlate al regolare funzionamento delle associazioni (addetto alla segreteria, al tesseramento, adempimenti amministrativi).

Caratteristiche particolari

  • Non sono lavoratori sportivi in senso stretto;
  • Non godono della semplificazione degli adempimenti burocratici;
  • Beneficiano delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste per i collaboratori sportivi;
  • Non vale la presunzione relativa, pertanto è ancor più centrale lo strumento della certificazione.

Certificazione dei contratti di collaborazione

Quando? Al momento della stipula del contratto o durante lo svolgimento dello stesso.

Perché? Introdotta con l’obiettivo di dare certezza alle parti del rapporto contrattuale, riduce il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti stessi e premia l’esistenza di forme contrattuali virtuose e legittime.

Vantaggi: una volta certificato il contratto, l’associazione o società sportiva gode del beneficio di inversione dell’onere della prova e certezza della correttezza del rapporto di lavoro per ambo le parti.

Come? Sottoposizione del contratto al vaglio di un ente terzo che possa valutare i requisiti formali e di contenuto ed emettere il proprio parere.

Chi? La Commissione di Certificazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale EBIASP è un ente terzo – con capacità di operato in tutte le province e regioni italiane – al quale può rivolgersi l’associazione per certificare i propri contratti attraverso una procedura rapida e snella che consentirà di ottenere, se presenti tutti i requisiti, il provvedimento di certificazione in tempi celeri. Visita il sito e contattaci per saperne di più: https://www.ebiasp.it/commissioni/commissione-certificazione-contratti/

La riforma e i relativi correttivi dunque, presentano numerose novità, prevedendo comunque un regime transitorio entro il quale provvedere agli adeguamenti. 

Riconoscendo la complessità dei nuovi adempimenti, con il D. Lgs. n. 120/2023 vengono previste ulteriori agevolazioni, alcune di seguito riassunte:

  • COCOCO esenti da INAIL e assoggettate alla sola assicurazione obbligatoria;
  • Possibilità di instaurare rapporti di apprendistato a partire dai 14 anni di età;
  • I corrispettivi fino a 85.000 euro non contribuiscono a determinare la base imponibile IRAP;
  • Previsione di un nuovo contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi co.co.co. erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Conflavoro PMI resta al fianco delle realtà sportive che abbiano bisogno di supporto per adeguarsi alle novità introdotte dalla riforma e dai successivi correttivi. In quest’ottica, mettiamo a disposizione due fac-simile di contratti di collaborazione – uno per gli sportivi e uno per gli amministrativi-gestionali – utili per velocizzare i processi di assunzione per la nuova stagione.

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