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Per 175mila piccole Srl scatta il collegio sindacale obbligatorio: basta avere 10 dipendenti

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Ridotte ampiamente le soglie di attivo e ricavi, ma il punto focale della riforma è l’abbassamento del numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio, da 50 a 10

La riforma del fallimento (ora ‘liquidazione giudiziale’) obbligherà oltre 175mila piccole Srl a dotarsi di un collegio sindacale. Basta che superino per due anni consecutivi almeno una delle nuove soglie (riviste molto al ribasso) inerenti all’attivo patrimoniale, alle vendite e prestazioni e ai dipendenti occupati.
 
Le nuove disposizioni sono contenute nello schema di decreto (clicca qua per scaricarlo) legislativo recante ‘Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155’. La questione è in approvazione al Consiglio dei ministri odierno ed era all’ordine del giorno, da ultimo, già lo scorso martedì pomeriggio nella riunione preparatoria al Cdm, insieme con il reddito di cittadinanza.
 

Le nuove soglie da non superare per evitare l’obbligatorietà del collegio

Per arrivare alla stretta sui controlli, che certamente andranno a incidere negativamente sui costi societari interni delle piccole aziende, lo schema prevede diversi mutamenti normativi. In particolare, però, le novità principali per le Srl sono contenute nell’articolo 378 dello schema, il quale va a modificare l’articolo 2477 del codice civile al terzo e quarto comma.
 
Ecco così che si estendono i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore per le Srl che, per due esercizi consecutivi, superano almeno una delle seguenti soglie:

2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale (a fronte degli attuali 4,4 milioni);
2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni (a fronte degli attuali 8,8 milioni);
10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (a fronte degli attuali 50).
 

Nove mesi di tempo per adeguarsi, ma gli esercizi saranno considerati a ritroso

Riscontrato il superamento delle nuove soglie con l’approvazione del bilancio, l’assemblea ha 30 giorni di tempo per nominare l’organo di controllo o il revisore. Se non accade, il conservatore del registro d’impresa (che dunque assume un ruolo attivo) deve segnalarlo al tribunale.
 
Le società di dimensioni ridotte, comunque, avranno nove mesi di tempo per adeguarsi alle novità. Un compromesso, questo, tra la richiesta avanzata dalla commissione Giustizia alla Camera (12 mesi di proroga) e quanto invece previsto inizialmente (6 mesi). Durante il periodo di proroga restano validi gli atti costitutivi e gli statuti societari già esistenti, pur se non conformi alle nuove disposizioni.

Dunque, salvo imprevisti e visti i tempi tecnici, è oggettivamente ipotizzabile che i nuovi organi di controllo entreranno a regime non prima del 2020. I due esercizi consecutivi, in ogni caso, saranno considerati a ritroso a partire dal momento dell’entrata in vigore delle novità.

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