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Rinnovi contrattuali, la circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta al 5%

Dall’AdE i chiarimenti per i datori e i professionisti utili ad adeguarsi ai dettami della Legge di Bilancio 2026 sulla detassazione dei rinnovi contrattuali

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La Legge di Bilancio 2026 ha rafforzato l’importanza della contrattazione collettiva, introducendo un’importante agevolazione fiscale con l’istituzione di un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali.

La misura, prevista dal comma 7 dell’art. 1 della L. n. 199/2025, si inserisce in un disegno più ampio di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori, nel solco dei principi sanciti dall’art. 36 della Costituzione, e di rilancio della contrattazione collettiva nazionale, incentivando le parti sociali a rinnovare i contratti collettivi per favorire un miglioramento delle condizioni economiche nei vari settori merceologici.

L’Area Relazioni Industriali riepiloga i principali elementi caratterizzanti la misura e le ulteriori specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2/E del 24.02.2026.

Le specifiche sui rinnovi contrattuali

Il comma 7 della Legge di Bilancio 2026 istituisce un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, da applicare agli aumenti retributivi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, sanciti da rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

Possono beneficiare dell’agevolazione i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. La soglia va calcolata sommando tutti i redditi da lavoro dipendente del 2025, anche se derivanti da rapporti con più datori di lavoro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche operative per l’applicazione dell’imposta sostitutiva relativa ai rinnovi contrattuali, chiarendo che questa deve essere applicata dal datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento dell’imposta mediante i codici tributo previsti dalla risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, previa acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti reddituali da parte del dipendente.

A tal proposito, l’azienda non deve attendere una specifica richiesta da parte del lavoratore, bensì essere a conoscenza dei redditi derivanti da eventuali altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2025 attraverso la ricezione di certificazioni uniche o, in mancanza, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Qualora il lavoratore preferisca la tassazione ordinaria — perché fiscalmente più vantaggiosa nel suo caso — può rinunciarvi con una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli aumenti retributivi distribuiti su più anni possono beneficiare dell’imposta sostitutiva relativa ai rinnovi contrattuali. Ad esempio, se il rinnovo di un CCNL prevede un aumento annuale frazionato, l’imposta sostitutiva si applica su ogni rata dell’aumento corrisposta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Un esempio pratico

A tal proposito, si riporta l’esempio descritto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto ritenuto perfettamente esplicativo della situazione presente in molti CCNL.

Si consideri l’ipotesi di un rinnovo di CCNL stipulato il 22 aprile 2025 che preveda un aumento mensile complessivo stimato di 200 €, diviso nelle seguenti rate:

  • 27,00 euro dal 1° giugno 2025;
  • 53,00 euro dal 1° giugno 2026;
  • 59,00 euro dal 1° giugno 2027;
  • 61,00 euro dal 1° giugno 2028.

In questo caso l’imposta sostitutiva si applica alle rate mensili del 2025 e 2026, nello specifico 27€ da gennaio a maggio 2026 e 27€ + 53€ da giugno a dicembre 2026.

Infine l’agevolazione sui rinnovi contrattuali si applica:

  • Agli incrementi retributivi considerati come retribuzione diretta, comprendendo le 12 mensilità e le mensilità aggiuntive;
  • Agli istituti retributivi indiretti che beneficiano degli aumenti, come le assenze con conservazione del posto, per la sola parte retributiva integrata dal datore di lavoro (malattia, infortunio, maternità/paternità).
  • Nel caso in cui gli aumenti comportino l’assorbimento di eventuali superminimi.

L’imposta sostitutiva non si applica su scatti di anzianità, somme erogate a titolo di prestazione aggiuntiva, una tantum o trattamento di fine rapporto.

Conclusioni

In un periodo di difficoltà economiche, aggravato dall’aumento dei costi a causa della guerra in Iran, l’introduzione dell’imposta sostitutiva per i rinnovi contrattuali consente ai lavoratori di beneficiare di un incremento salariale, seppur limitato, migliorando così il loro potere d’acquisto. Dal punto di vista aziendale, tale misura rappresenta un’opportunità per favorire la soddisfazione del personale, con effetti positivi anche in termini di produttività e fidelizzazione.

Il Presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco, commenta: “Questa misura fiscale, cercata da tempo da Conflavoro e anzi fondata su una nostra proposta del 2023, rappresenta un passo importante per il rafforzamento del sistema di contrattazione collettiva e delle relazioni industriali, in un periodo in cui la crescita retributiva è fondamentale per la stabilità delle imprese e il benessere dei lavoratori. Come Conflavoro, abbiamo attivamente contribuito al miglioramento delle condizioni di lavoro, attraverso il rinnovo di numerosi CCNL e l’aggiornamento delle tabelle retributive, che ora rientrano tra quelle che beneficeranno dell’imposta sostitutiva legata ai rinnovi contrattuali”.

  

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