Imprese Sicurezza sul Lavoro, cosa cambia dal 7 aprile 2026Sicurezza sul Lavoro: dal 7 aprile nuovi obblighi per lo smart working, sanzioni penali, addestramento in VR e formazione in CIG. Ecco cosa cambia per le PMI martedì 7 Aprile 2026lunedì 13 Aprile 2026 Da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore le disposizioni della Legge n. 34/2026, Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, su cinque fronti. Le novità riguardano tutte le imprese, non soltanto le PMI. Lavoro agile: informativa obbligatoria e sanzioni penali L’art. 11 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione. Le sanzioni La Legge modifica contestualmente l’art. 55, comma 5, lett. c) del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. La mancata consegna dell’informativa è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (importi rivalutati ex D.D. INL n. 111/2023). Si tratta di sanzioni penali, applicabili alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026. Chi deve applicare gli adempimenti Tutte le imprese che abbiano in essere rapporti di lavoro agile ai sensi della Legge n. 81/2017, senza distinzione di settore o dimensione, sono tenute ad applicare le nuove norme. Ossia devono: Redigere o aggiornare l’informativa scritta annuale con i rischi specifici del lavoro da remoto; Consegnarla al lavoratore e all’RLS con modalità tracciabili (PEC, firma per ricevuta, piattaforma digitale con log); Verificare la coerenza tra informativa e Documento di Valutazione dei Rischi, valutando l’integrazione del DVR con i rischi del lavoro agile; Conservare la documentazione comprovante l’adempimento. Addestramento pratico con realtà virtuale L’art. 10, comma 1, lett. b) sostituisce il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo prevede che l’addestramento – definito come la prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale, nonché l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza – possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Cosa comprende la nuova norma sulla sicurezza sul lavoro Ogni intervento di addestramento deve essere tracciato in apposito registro, anche in formato digitale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. La simulazione VR è ammessa per la componente pratica dell’addestramento: uso di attrezzature e macchine, manipolazione di sostanze pericolose, utilizzo di DPI, esercitazione su procedure di emergenza (evacuazione, antincendio, lavori in quota, spazi confinati). La formazione teorica sulla sicurezza resta disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni. Come cambia la formazione durante la Cassa Integrazione L’art. 10, comma 1, lett. a) inserisce la nuova lettera b-bis nel comma 4 dell’art. 37 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. La formazione e, ove previsto, l’addestramento sulla sicurezza devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cassa integrazione guadagni. Il comma 2 del medesimo articolo interviene anche sull’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012, precisando che tra i corsi di formazione o riqualificazione che il lavoratore sospeso è tenuto a seguire rientrano espressamente quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Modelli di organizzazione e gestione semplificati L’art. 10, primo periodo, prevede che l’INAIL, in attuazione del principio di proporzionalità, elabori entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge – quindi entro il 5 agosto 2026 – modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative. L’INAIL è inoltre incaricata di supportare le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. Aggiornato allegato su Verifiche periodiche attrezzature L’art. 9 aggiorna l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale. Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori e veicoli operanti esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse o in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali. Quadro riepilogativo NOVITÀRIFERIMENTODECORRENZAInformativa smart working + sanzioni penaliArt. 11 – artt. 3 e 55, D.Lgs. 81/087 aprile 2026Addestramento pratico con realtà virtualeArt. 10 – art. 37, c. 5, D.Lgs. 81/087 aprile 2026Formazione sicurezza durante la CIGArt. 10 – art. 37 c. 4, D.Lgs. 81/087 aprile 2026MOG semplificati per micro PMIArt. 10 – artt. 9-11, D.Lgs. 81/08Entro il 5 agosto 2026 Verifiche triennali PLE e piattaforme agricoleArt. 9 – All. VII, D.Lgs. 81/087 aprile 2026 La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Condizioni agevolate agli associati Conflavoro PMI Leggi tutto