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Assegno per figli minori: cosa cambia per autonomi e datori di lavoro

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Novità e procedure da luglio a dicembre in materia di assegno unico per figli minori

Con il decreto sull’assegno unico (DL 79/2021), provvisorio in attesa della riforma complessiva sugli aiuti alle famiglie, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 anche i lavoratori autonomi (e i titolari di pensione da lavoro autonomo) hanno diritto al sostegno se hanno figli minori a carico.

Ha, sostanzialmente, diritto a questo nuovo assegno chiunque non abbia i requisiti per godere dell’assegno al nucleo familiare (ANF). È erogato direttamente dall’Inps su base mensile. Della misura ha avuto modo di parlare Conflavoro PMI in audizione all’11esima Commissione Lavoro del Senato (leggi qui).

Contestualmente, aumentano gli importi (sempre in via temporanea) per i percettori dell’ANF, questo anticipato dal datore di lavoro che, però, ha adesso minori responsabilità in merito.

 

L’assegno unico temporaneo

Come detto, spetterà da luglio a dicembre 2021 alle categorie oggi escluse dagli assegni per il nucleo familiare, tra cui i lavoratori autonomi. Tra i requisiti, avere figli a carico fino a 18 anni di età, essere cittadino italiano o di uno Stato UE o in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di soggiorno per  motivi  di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno  semestrale. Occorre, chiaramente, essere domiciliato o residente in Italia.

Per gli stranieri, essere residente in Italia da almeno  due  anni,  anche  non continuativi, oppure essere titolare un  contratto  di  lavoro  a tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno semestrale. Se il richiedente fa domanda entro il 30 settembre 2021, l’assegno è comunque garantito in modo retroattivo da luglio.

 

ANF, gli adempimenti a carico dei datori di lavoro

Con le nuove modalità, il datore di lavoro non ha più l’onere di accertare il diritto del lavoratore dipendente a percepire gli assegni per il nucleo familiare (il lavoratore può fare domanda dal 1° luglio 2021). Diventa, così, una sorta di intermediario per conto dell’Inps, fermo restando che spetta allo stesso Inps stabilire l’importo dell’ANF.

Gli importi comunicati dall’Inps sono gli importi teorici giornalieri e mensili. Il datore di lavoro deve eventualmente ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore stesso nel periodo di riferimento.

Il datore eroga così gli importi per la prestazione familiare in busta paga e provvede al successivo conguaglio con le denunce mensili Uniemens (leggi qui il messaggio Inps nr. 1777 dell’8 maggio 2019 con le modalità da seguire).

Il datore, inoltre, di ogni lavoratore cui corrisponde l’assegno, è tenuto a registrare sul Libro Unico del Lavoro i dati relativi a:

reddito familiare;
al numero dei componenti il nucleo familiare;
all’importo dell’assegno corrisposto;
al numero della tabella applicata.

Materiale Inps con istruzioni e procedure da seguire

Messaggio nr. 2331 del 17 giugno 2021 – Leggi qui
Circolare nr. 92 del 30 giugno – Leggi qui
Circolare nr. 93 del 30 giugno – Leggi qui

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