Breaking News Coronavirus: stop a mutui, contributi e licenziamenti, cig in deroga per 9 settimane e 500 euro agli autonomi domenica 15 Marzo 2020 Array Breaking News Tutte le misure punto per punto della bozza del decreto che vorrebbe salvare l’economia italiana Il maxi decreto per il sostegno alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori autonomi danneggiati dal Covid-19 è in dirittura di arrivo tra stasera e domattina. Ma le aspettative degli italiani, e pure le promesse del governo, erano molto superiori alla vigilia. Le misure hanno una portata economica di (pare) circa 17 miliardi e spaziano dalla cassa integrazione in deroga per tutti i tipi di impresa, fino allo stop dei mutui per 9 mesi. I datori, stando alla bozza, non possono licenziare per 60 giorni dal’entrata in vigore del decreto, che però comprende anche le procedure avviate dal 23 febbraio. Nella bozza, stop al fisco fino al 31 maggio (ma poi c’è da pagare tutto insieme a giugno) e 500 euro una tantum per lavoratori stagionali, artigiani, commercianti e professionisti. Mutui congelati fino a dicembre e congedo parentale al 50% per i lavoratori con figli minorenni. Di seguito i punti principali del provvedimento, salvo modifiche dell’ultima ora, nella speranza che a breve incrementato sotto molti aspetti. Trattamento ordinario di integrazione salariale I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Cassa integrazione in deroga per tutte le imprese A tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi settori agricolo, pesca e Terzo settore, per i quali la cassa integrazione ordinaria non è solitamente prevista, può essere riconosciuta la cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. In caso di aziende con più di 5 dipendenti è necessario un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Integrazione salariale per aziende già in Cigs Anche le aziende che si trovavano già in cassa integrazione straordinaria al momento dell’entrata in vigore del cosiddetto decreto Coronavirus 1 (DL 6/2020) possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. Mutui, bollette, versamenti F24 e contributi Le rate dei mutui sulla prima casa sono sospesi fino a 9 mesi per chi ha subito una sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dovranno essere effettuati con unico versamento entro il mese successivo, quindi 30 giugno 2020 ovvero. Nel dettaglio: – Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. – Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: – Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decretopresente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 3o aprile 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Versamenti per lavoratori domestici Il decreto sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Andranno poi saldati entro il 10 giugno 2020. Stop a procedure di licenziamento Da oggi e per i prossimi 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/66. Nel medesimo periodo sono sospese anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Affitti per botteghe e negozi Nella bozza decreto è previsto un credito d’imposta del 60% relativo al solo mese di marzo 2020 per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in affitto e hanno dovuto chiudere l’attività d’impresa come da DPCM 11 marzo 2020. Mutui lavoratori autonomi Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007, l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione del’ISEE. Autonomi iscritti all’Ago e lavoratori stagionali Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 500 euro una tantum anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto. Nuovo Fondo reddito di ultima istanza per dipendenti e autonomi Nella bozza decreto l’istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro per il Covid-19. Questi lavoratori nel corso del 2019 devono aver prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10 mila euro. Il Fondo per il 2020 è di 200 milioni di euro. Fondo garanzia per le Pmi Il Fondi di garanzia pubblica, che copre i finanziamenti bancari alle Pmi, è ad accesso gratuito generalizzato per 9 mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto. L’importo massimo garantibile è di 5 milioni fino all’80% del finanziamento per garanzia diretta e fino al 90% in riassicurazione. Lavoratori in quarantena e lavoratori in sede I periodi di quarantena sono equiparati alla malattia, certificata dal medico curante. Vengono posti a carico dello Stato, anziché all’Inps e ai datori di lavoro, i costi per i lavoratori privati in malattia. Questo per quanto riguarda i lavoratori privati. Per i pubblici, invece, è stato previsto di non applicare la decurtazione dei giorni di malattia. Ai lavoratori che in marzo hanno svolto lavoro nella propria sede, e che hanno reddito non superiore ai 40 mila euro, spetta un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni effettivamente svolti in sede. Sostegno alle famiglie con figli minorenni Congedo parentale speciale per i lavoratori dipendenti con figli a casa da scuola e voucher babysitter per i lavoratori autonomi nella stessa situazione. Si tratta di 15 giorni di congedo con figli fino ai 12 anni di età (nessun limite di età per i disabili), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Chi ha figli tra i 12 e i 16 anni a casa da scuola, può astenersi dal lavoro fino al rientro in aula, ma senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Voucher babysitter per figli di personale sanitario Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, che chiaramente non possono assentarsi da lavoro, vedono crescere il bonus babysitter da 600 a 1.000 euro. Sanità: più soldi per personale e strutture anche non accreditate E’ possibile aprire reparti temporanei interni o esterni alle strutture ospedaliere; potenziamento dei servizi territoriali e più fondi per gli straordinari del personale medico. Per le terapie intensive e le necessità strutturali, accreditate o meno, stanziati 240 milioni per il 2020. 100 milioni invece per il personale sanitario che vada a incrementare quello ordinario. La Protezione civile, fino al 31 luglio o comunque fino al termine dell’emergenza, può requisire strumenti medici o chirurgici o, per il tempo necessario, anche alberghi o altri immobili per aumentare i posti letto per far fronte all’emergenza. Via libera alle assunzioni di medici, infermieri e personale specializzato. Credito d’imposta per sanificare ambienti di lavoro Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti che fanno impresa, arte o professione nel 2020 è riconosciuto un credito di imposta del 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro, fino a un massimo di 20 mila euro e fino all’esaurimento dei fondi disponibili, pari a 50 milioni. Incentivi per produrre mascherine Poche ore fa il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha annunciato lo sblocco delle forniture DPI provenienti da Francia e Germania. Adesso Invitalia (Agenzia del Mef per investimenti e sviluppo d’impresa) è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici. I dispositivi andranno con priorità ai medici e agli operatori sanitari. Questo per ovviare alla mancanza dei DPI, che dovranno comunque essere immessi sul mercato ai valori di mercato al 31 dicembre 2019. Ok a mascherine anche senza marchio CE Fino al termine dell’emergenza nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del DL 9/2020. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto