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INPS rettifica i minimali agricoli e precisa i criteri di computo dei dipendenti in tutti i settori

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L’ INPS, dopo pochi giorni dalla circolare n.107, con il messaggio n.2887 del 12 luglio 2017, si corregge sui minimali di retribuzione in agricoltura. E, rettificando quanto contenuto nella circolare, che indicava erroneamente gli importi del settore florovivaistico (area 1: € 7,57, area 2: € 6,94, area 3: € 6,52), precisa che i minimali giusti corrispondono ai minimi di paga degli operai agricoli fissati dal CCNL 22 ottobre 2014 (stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale)  maggiorati da un “terzo elemento” previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato.
 
Pertanto i minimali da utilizzare sono:
  • area professionale 1: compenso minimo orario € 9,65, giornaliero € 38,60;
  • area professionale 2: compenso minimo orario € 8,80, giornaliero € 35,20;
  • area professionale 3: compenso minimo orario € 6,56, giornaliero € 26,24.
 
È il caso di precisare che il compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere. Ma INPS consente che le parti possano liberamente pattuire compensi in misura superiore ai minimi. 

 

Con l’occasione INPS precisa i criteri di computo dei lavoratori occupati nelle diverse forme contrattuali, agli effetti del non superamento dei 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, che rende ammissibile il voucher aziendale (PrestO), validi tutti i settori produttivi. Quindi non devono essere conteggiati:
– gli apprendisti;
– nel calcolo dei dipendenti le frazioni superiori a 0,5 vanno arrotondate all’unità superiore ovvero inferiore in caso contrario;
– la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato è riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa e va calcolata sulla base del dato effettivo, senza effettuare alcun arrotondamento.

Avv. Francesca Pacini

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