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Obbligo revisori nelle piccole Srl: riammessa proposta Comaroli che alza le soglie per la nomina

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L’emendamento era stato bocciato solo poche ore. Conflavoro Pmi ha chiesto e chiede ancora che le aziende non siano gravate da altri oneri economici e incombenze burocratiche

Nella tarda serata di ieri (21 maggio) sono stati riconsiderati e valutati ammissibili all’analisi numerosi emendamenti al Dl 34/2019, il cosiddetto decreto crescita, ritenuti solo poche ore prima, per l’appunto, inammissibili dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Tra le proposte che hanno superato il ricorso anche l’emendamento 27.05 dell’onorevole Silvana Comaroli, che reca modifiche alla disciplina dell’obbligo di nomina di organi di controlli nelle Srl. L’emendamento prevede che l’obbligo scatti solo qualora la società superi nell’esercizio d’impresa almeno due paramenti tra i seguenti: un attivo patrimoniale di 6 milioni di euro, un volume dei ricavi di 12 milioni e 50 dipendenti in organico.
 

Le soglie attuali: bastano 10 dipendenti per la nomina obbligatoria

L’emendamento Comaroli riammesso ieri sera vuole agire sul nuovo codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019), che ha abbassato le precedenti soglie previste dall’articolo 2777 del codice civile sopra le quali scatta l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore. Una norma che, a oggi, coinvolge decine di migliaia di piccole Srl, con tutti gli oneri e le incombenze burocratiche che ne seguono.

Difatti, a oggi, le soglie previste sono molto più basse rispetto a quelle proposte da Comaroli. Nella fattispecie, basta oltrepassare almeno un parametro nei due precedenti esercizi di riferimento per far scattare l’obbligo di nomina del collegio o del revisore. Le soglie, dal 16 marzo 2019, sono le seguenti: attivo patrimoniale di 2 milioni di euro, volume dei ricavi di 2 milioni e 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (leggi qui).
 

Tempo fino a dicembre 2019 per adeguarsi, Conflavoro Pmi solleva critiche

Le società, a oggi, hanno nove mesi di tempo per adeguarsi alla normativa, cioè fino a metà dicembre 2019. E questo a prescindere dalla necessità di adeguamento o meno dell’atto costitutivo o statuto. In generale, riscontrato il superamento di almeno una delle tre soglie con l’approvazione del bilancio, la società ha 30 giorni di tempo per nominare l’organo di controllo. Altrimenti il conservatore del registro di impresa segnala la questione al tribunale competente.

Conflavoro Pmi, nella giornata di ieri, quando l’emendamento Comaroli non era ancora stato ritenuto nuovamente ammissibile all’esame delle commissioni, aveva preso posizione sull’attuale codice della crisi d’impresa (leggi qui). In particolare, l’associazione aveva sollevato – e solleva tuttora – diverse critiche alla normativa vigente, chiedendo un compromesso che tenga conto delle esigenze delle aziende. Le piccole società, difatti, per non soccombere definitivamente allo stallo ultradecennale, hanno bisogno di tutto fuorché di ulteriori incombenze burocratiche e oneri economici da sostenere.

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