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Pace fiscale per autonomi, partite Iva e imprese: il 31 maggio ultimo giorno per le definizioni agevolate

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Ecco chi può accedere e con quali modalità alle definizioni agevolate di tre tipologie di controversia con l’Agenzia delle Entrate

Venerdì 31 maggio 2019 scade il termine per beneficiare di alcuni istituti collegati alla pace fiscale. In particolare si tratta delle definizioni agevolate relative alle irregolarità formali, ai processi verbali di constatazione e alle controversie tributarie.
 

I soggetti interessati

I tre istituti riguardano tanto la pubblica amministrazione quanto i comuni cittadini contribuenti. In particolare, oltre a dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali, le definizioni agevolate sono rivolte a:

Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio;
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi associati;
Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
Enti che non svolgono attività commerciali.
 

Chi può presentare domanda

La definizione agevolata delle controversie è normata dall’articolo 6 e dall’articolo 7, comma 2, lettera b) del Dl 119/2018. La scadenza del 31 maggio – spiega l’Agenzia delle Entrate – “è valida per quei soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi delle citate norme, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

 

Come avvalersi della definizione agevolata

Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle Entrate una distinta Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Per il perfezionamento della definizione agevolata, inoltre, è necessario il pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo. 12 del Dlgs 546/1992.

La trasmissione può essere effettuata:

– Direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– Incaricando un intermediario abilitato;
– Recandosi presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

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