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Start up innovative: approvate le regole tecniche per la costituzione in forma digitale

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Al fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriali è stata prevista una procedura semplificata per la costituzione e le successive modifiche di società a responsabilità limitata start-up innovative, alternativa all’atto pubblico, attraverso l’utilizzo di un modello tipizzato firmato digitalmente. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le regole tecniche di redazione informatica degli atti e le conseguenti formalità di iscrizione al registro delle imprese (Decreto direttoriale 1° luglio 2016).

Esattamente a decorrere dal 20 luglio 2016 sarà possibile adottare la nuova procedura di costituzione delle start up innovative, nella forma di società a responsabilità limitata, senza la necessità di ricorrere all’assistenza del notaio.
Ciò perché la norma prevede una specifica deroga all’utilizzo dell’atto pubblico, ma esclusivamente nei casi in cui viene scelta la forma della società a responsabilità limitata.
In ogni caso, si tratta di una procedura alternativa a quella ordinaria prevista dal codice civile che, dunque, resta in vigore e sempre pienamente applicabile.
La deroga all’utilizzo dell’atto pubblico è basata sull’applicazione di modelli uniformi tipizzati di atto costitutivo e statuto redatti con modalità informatiche e sottoscritti, esclusivamente con firma digitale, da ciascun contraente.

Il modello uniforme di atto costitutivo/statuto è predisposto in formato elaborabile XML, in conformità allo schema XSD standard approvato dal decreto direttoriale, ed è costituito da:
– un file XML, firmato con firma digitale (formato CadES) da parte dei soggetti obbligati alla firma, per la sezione atto costitutivo;
– un file XML, anch’esso firmato con firma digitale (formato CadES) da parte dei soggetti obbligati alla firma, per la sezione statuto.
La data dell’atto coincide con la data della marca temporale digitale se questa è stata apposta al file XML firmato dagli obbligati; viceversa, se al file non è stata apposta la marca temporale, coincide con la data di registrazione dell’atto.
Ogni file XML e la relativa marca temporale digitale devono essere uniti in un unico file secondo lo standard MIME multipart.
L’eventuale marca temporale digitale deve essere apposta su entrambi i file XML firmati dagli obbligati e l’operazione deve avvenire nello stesso giorno per garantire la coincidenza delle date di marcatura temporale dei file rappresentanti la sezione atto costitutivo e la sezione statuto.
Il modello tipizzato in formato elaborabile deve essere trasmesso al registro delle imprese attraverso una pratica di “Comunicazione Unica”. In particolare, nella modulistica del registro delle imprese, che accompagna la pratica:
– il file XML firmato contenente la sezione atto costitutivo deve essere indicato come documento con codice “B07” e descrizione “ATTO XML”;
– il file XML firmato contenente la sezione statuto deve essere indicato come documento con codice “B07” e descrizione “ATTO XML”.
L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it.

Attraverso la funzionalità “registrazione” presente nella piattaforma, quindi, l’atto così formato è preliminarmente registrato ai fini fiscali compilando l’apposito modello, che deve essere sottoscritto con firma digitale, e trasmesso all’ufficio delle entrate. Questa prima fase si conclude con la comunicazione via PEC dell’ufficio delle entrate recante la liquidazione finale e gli estremi di registrazione dell’atto costitutivo/statuto, che vengono automaticamente integrati nel file pratica.
La fase successiva prevede la trasmissione dell’atto costitutivo e statuto, provvisti degli estremi di registrazione, tramite una pratica “ComUnica”, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio, che attribuisce il protocollo ed effettua le prescritte verifiche amministrative e di sussistenza dei requisiti. Quindi:
– in caso di esito positivo, la società è iscritta provvisoriamente nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con l’annotazione “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”; annotazione cancellata automaticamente al momento dell’iscrizione definitiva nella seziona speciale;
– in caso di esito negativo, l’ufficio invita tramite PEC i sottoscrittori a regolarizzare la pratica entro un termine non superiore a 15 giorni; in caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, l’iscrizione viene respinta.

Per le suddette formalità è prevista la possibilità di avvalersi dell’Ufficio assistenza qualificata alla stipula dell’atto presso la C.C.I.A.A. che:
– provvede all’autentica della firma, e assiste gli stipulanti nella fase di registrazione assumendo il ruolo di sostituto d’imposta per la liquidazione dell’imposta;
– verifica i requisiti di start-up innovativa e nonché quelli amministrativi ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese;
– effettua l’attività di adeguata verifica del titolare effettivo ai fini dell’antiriciclaggio.
– trasmette la pratica all’ufficio del registro delle imprese che provvede immediatamente alla iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle start-up innovative, consentendo l’immediata operatività della società stessa.

Fonte teleconsul

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