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Startup e Pmi innovative, potenziati gli incentivi fiscali con nuove aliquote

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Le novità in vigore riguardano in special modo le imposte Irpef e Ires. Ecco cosa cambia con il decreto attuativo per imprese e startup innovative

Arriva il decreto attuativo che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e Pmi innovative, effettuati sia da persone fisiche sia da società. Il provvedimento del ministero dell’Economia è già stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

 

I soggetti interessati

Il provvedimento riguarda le startup innovative e, soprattutto, le Pmi innovative che adesso sono tutte potenziali beneficiarie degli incentivi fiscali. Le Pmi innovative sono società di capitali fino a 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro. Devono inoltre rispettare almeno due dei seguenti requisiti: 

Aver sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione;

Avere la forza lavoro costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;

Essere titolari di una privativa industriale o di un software registrato.
 

Gli incentivi fiscali

Il decreto attuativo, oltre a estendere gli incentivi a tutte le Pmi innovative, potenzia gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio nelle startup innovative. Nella sostanza, le aliquote precedenti variavano dal 19% al 27%, mentre adesso vi è un’aliquota unica del 30%.

Gli incentivi fiscali agli investimenti in startup e PMI innovative riguardano le persone fisiche e le società di capitali.

Persone fisiche: detrazione Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, per un conferimento massimo di 1 milione di euro;

Società di capitali: deduzione dall’ammontare imponibile a fini Ires pari al 30% dell’investimento, con soglia fissata a 1,8 milioni di euro.
 

Differenza tra startup innovative e Pmi innovative

La fruizione dell’incentivo – che agevola gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 – a garanzia della conformità con la legislazione Ue in materia di aiuti di Stato, prevede alcune differenze tra Pmi innovative e startup innovative. In particolare, il riferimento è alle Pmi attive sul mercato da più di sette e dieci anni.

Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita in determinati casi. Eccoli.

Fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

Senza limiti di  età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

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