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Commercio online, i nuovi obblighi previsti dal Dac7

Con la DAC 7 i gestori delle piattaforme digitali devono comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme

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Il DAC7 (Dlgs 32 dell’1 marzo 2023) è una nuova normativa europea contro l’evasione fiscale legata al commercio online. La normativa è rivolta ai gestori di piattaforme digitali. 

Con la DAC 7 infatti i gestori delle piattaforme digitali devono comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme. I dati generati saranno poi controllati durante un accertamento fiscale da parte dell’Autorità.

Scopriamo insieme i nuovi obblighi per i gestori di piattaforme digitali.

Quali sono i nuovi obblighi del DAC7?

Sono tenuti al rispetto della nuova DAC7 tutti i gestori di piattaforme che stipulano un contratto con dei venditori al fine di mettere a loro a disposizione una piattaforma di vendita raggiungibile dagli utenti finali (Vinted, Ebay, Amazon…). 

Trattandosi di un obbligo, nel contratto tra la piattaforma e il venditore deve essere presente una clausola unilaterale: se le informazioni richieste non sono rese, il profilo account del venditore sarà chiuso.

NB: I gestori delle piattaforme non sono obbligati a richiedere e condividere i dati degli account venditori che hanno avuto meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2.000 euro.
L’obbligo è per gli account venditore che superano le 30 transazioni mediante la piattaforma e i 2.000 euro di ricavi. 

I dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate

Venditore persona fisica: nome e cognome, indirizzo principale, eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; numero di partita IVA del venditore; data di nascita.

Venditore entità giuridica: la ragione sociale; l’indirizzo principale; eventuale NIF rilasciato al venditore; numero di partita IVA del venditore; numero di registrazione dell’attività; presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

Per il 2023 il termine di invio è posticipato al 31 gennaio 2024.

Le sanzioni 

Le sanzioni previste per l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate può variare da un minimo di 3mila euro a un massimo di 31mila 500 euro.

In caso di informazioni incomplete o inesatte, la sanzione varia da mille a 10mila 500 euro.

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