+PMI Commercio online, i nuovi obblighi previsti dal Dac7Con la DAC 7 i gestori delle piattaforme digitali devono comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme mercoledì 5 Aprile 2023mercoledì 19 Aprile 2023 Array Il DAC7 (Dlgs 32 dell’1 marzo 2023) è una nuova normativa europea contro l’evasione fiscale legata al commercio online. La normativa è rivolta ai gestori di piattaforme digitali. Con la DAC 7 infatti i gestori delle piattaforme digitali devono comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme. I dati generati saranno poi controllati durante un accertamento fiscale da parte dell’Autorità. Scopriamo insieme i nuovi obblighi per i gestori di piattaforme digitali. Quali sono i nuovi obblighi del DAC7? Sono tenuti al rispetto della nuova DAC7 tutti i gestori di piattaforme che stipulano un contratto con dei venditori al fine di mettere a loro a disposizione una piattaforma di vendita raggiungibile dagli utenti finali (Vinted, Ebay, Amazon…). Trattandosi di un obbligo, nel contratto tra la piattaforma e il venditore deve essere presente una clausola unilaterale: se le informazioni richieste non sono rese, il profilo account del venditore sarà chiuso. NB: I gestori delle piattaforme non sono obbligati a richiedere e condividere i dati degli account venditori che hanno avuto meno di 30 transazioni e per le quali i corrispettivi versati non superano i 2.000 euro.L’obbligo è per gli account venditore che superano le 30 transazioni mediante la piattaforma e i 2.000 euro di ricavi. I dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate Venditore persona fisica: nome e cognome, indirizzo principale, eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; numero di partita IVA del venditore; data di nascita. Venditore entità giuridica: la ragione sociale; l’indirizzo principale; eventuale NIF rilasciato al venditore; numero di partita IVA del venditore; numero di registrazione dell’attività; presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata. Per il 2023 il termine di invio è posticipato al 31 gennaio 2024. Le sanzioni Le sanzioni previste per l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate può variare da un minimo di 3mila euro a un massimo di 31mila 500 euro.In caso di informazioni incomplete o inesatte, la sanzione varia da mille a 10mila 500 euro. Conflavoro PMI offre alle imprese associate l’affiancamento costante e il dialogo continuo con politica e istituzioni Scopri tutti i servizi che garantiamo subito ai nostri associati Iscriviti online La tua crescita passa da una nostra sede Cerca la più vicina a te Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Tanti vantaggi in una tessera associativa Iscriviti ora Scopri le altre nostre convenzioni 10% di sconto sui tuoi viaggi Leggi tutto Gestione delle risorse umane in un clic Leggi tutto 30% di sconto sulle tariffe web Leggi tutto Nexi, l'innovazione dei pagamenti digitali in Italia Leggi tutto