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CCNL ‘Alimentari industria’ e ‘Lavanderie e tintorie’, novità sulle retribuzioni

In vigore alcune modifiche per i livelli di retribuzioni dei CCNL Conflavoro: scopri tutte le novità

Gli accordi sul CCNL Lavanderie e Tintorie Industria e Artigianato e sul CCNL Alimentari Industria derivano principalmente dalla necessità di tutelare l’occupazione nei settori in questione, garantendo – per quanto possibile – il mantenimento del potere d’acquisto delle risorse umane impiegate.

Per tali motivi, Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno ritenuto necessario conformare la disciplina dei CCNL suindicati, prevedendo la ridefinizione dei livelli di retribuzioni mediante aumenti economici significativi. Le due parti sindacali, lo scorso 8 aprile sono addivenute alla stipula degli accordi integrativi e modificativi dei due CCNL, con validità ed efficacia dal 1° aprile 2024.

Tale intervento è volto al rilancio dell’economia attraverso un aumento delle retribuzioni che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nei due settori in questione.

Le modifiche al CCNL Alimentari Industria

Andando nello specifico e per singolo CCNL, le ulteriori modifiche apportare al CCNL Alimentari Industria riguardano la previsione di un EAR (elemento aggiuntivo della retribuzione) da erogare mensilmente e con importi differenziati per livello, ai lavoratori inquadrati nel settore alimentare, compresi viaggiatori e piazzisti.

Le novità del CCNL Lavanderie e Tintorie

Per quanto riguarda il CCNL Lavanderie e Tintorie, l’accordo prevede l’introduzione di una maggiorazione del 50% per il lavoro festivo, nonché la revisione dell’art. 25 bis relativo all’elemento di garanzia retributivo per le lavanderie industriali, fissato in un importo pari a 300 euro lordi per il 2024 e 350 euro lordi per il 2025, da erogare con la retribuzione di dicembre in assenza di contrattazione aziendale.

In conclusione, per ciascun CCNL è stata prevista apposita appendice contenente l’accordo sul tempo determinato, con causali specifiche per ciascun settore, a norma di quanto previsto dall’art. 24 DL 48/2023 in relazione ai contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.

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