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Le nuove frontiere del welfare: la mobilità sostenibile e la Risposta 74/2024 dell’AdE

L’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate ha lo scopo di capire se determinate iniziative di welfare siano o meno escluse dall’imposizione fiscale

In tempi recenti, le opportunità e le potenzialità del welfare sono sempre più al centro dell’attenzione. Nelle aziende italiane, è forte e vivo l’interesse verso forme di remunerazione alternativa dei dipendenti che possano incentivare il loro wellness, anche nell’ottica di una migliore fidelizzazione delle risorse umane.

A testimonianza di ciò, vi è l’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate da un’azienda interessata a promuovere forme alternative di mobilità – principalmente per i propri dipendenti – ma anche per imprese terze sulla base di apposito contratto.

Gli obiettivi dell’istanza all’Agenzia delle Entrate

L’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate ha lo scopo di comprendere l’opportunità di far rientrare le iniziative di welfare promosse dall’azienda in questione nel novero delle fattispecie di welfare escluse dall’imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir.

Nello specifico, l’istante vuole proporre servizi di mobilità sostenibile per coprire il tragitto casa-lavoro-casa, attraverso le seguenti forme specifiche:

  • Car sharing di veicoli a motore elettrico;
  • Ricarica elettrica di autovetture e motoveicoli;
  • Bike sharing;
  • Scooter sharing con motore elettrico;
  • Monopattino elettrico;
  • Mezzi di trasporto pubblico locale (singolo biglietto o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, ecc).

Le soluzioni che prevedono la condivisione di un veicolo, nonché l’utilizzo del monopattino elettrico, saranno realizzabili solo per gli spostamenti in aree urbane e metropolitane, in luoghi in cui sia possibile il riutilizzo del mezzo da parte di altri soggetti, al fine di garantire l’effettiva condivisione dei mezzi e la riduzione dei costi sociali di trasporto.

Tutto ciò sarà realizzabile per il tramite di apposita app, attraverso la quale il dipendente potrà prenotare i servizi di mobilità con addebito di pagamento all’azienda, previa previsione nel piano welfare di limiti e plafond di spesa al fine di scongiurare eventuali comportamenti opportunistici, legando gli strumenti di mobilità sostenibile al solo tragitto casa-lavoro-casa.

Come ulteriori limiti, l’azienda precisa che tali opportunità non saranno estendibili a coloro che posseggono un’auto ad uso promiscuo a titolo di fringe benefit e che non verrà previsto il rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente.

Il welfare e il Tuir

Il parere dell’Agenzia delle Entrate parte dall’analisi dell’art. 51 c. 1 del Tuir che sancisce il principio di onnicomprensività in relazione alle somme e ai valori percepiti dal dipendente con riferimento al proprio rapporto di lavoro, salve le specifiche deroghe previste dai commi successivi.

Il successivo comma 2 lettera f), infatti, prevede che non concorrano alla formazione di reddito da lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”,

L’articolo 100 che precisa “Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.

Tuttavia, in via di prassi, l’operatività della lettera f) – e dunque l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente – si realizza con il verificarsi delle seguenti condizioni necessarie:

  • Opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o categorie di essi;
  • Opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non sostitutive in denaro;
  • Opere e servizi devono riguardare le finalità di cui all’art. 100 c. 1 Tuir.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

Analizzando dunque le informazioni fornite e considerando gli obiettivi fissati dall’iniziativa di welfare pianificata dall’azienda – riduzione delle emissioni inquinanti, promozione di atteggiamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente, miglioramento della mobilità delle persone e incremento delle opportunità di socializzazione – l’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole con Risposta n. 74/2024 e riconosce che le opportunità di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa fruibili mediante apposita app, rispondono alle finalità di utilità sociale di cui all’art. 100 c. 1 Tuir e pertanto possono rientrare nelle previsioni di cui all’art. 51 c. 2 lett. f) del Tuir.

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